Porte aperte al consolidato nazionale nonostante l’omessa presentazione del modello per la designazione della consolidante e la mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esercizio dell’opzione. In presenza dei necessari requisiti, grazie alla remissione in bonis, si può rimediare e non perdere il diritto di accedere al regime opzionale.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 82/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.
Il quesito
La richiesta di parere è arrivata da una società di capitali (Alfa), priva di stabile organizzazione in Italia, che opera nel settore immobiliare occupandosi della acquisizione, valorizzazione e gestione di immobili, e detiene una partecipazione nella misura del 100% in tre società italiane (Beta, Gamma e Delta), per le quali era stato deciso che, a partire dal periodo d’imposta 2018, optassero per il regime del consolidato fiscale nazionale (articolo 117, comma 2-bis, Tuir), designando Gamma come consolidante.
Tuttavia, a causa di disguidi, non sono stati posti in essere i necessari adempimenti formali, ossia la presentazione da parte di Alfa del modello per la designazione di Gamma come consolidante e la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per il regime, da parte di quest’ultima, mediante compilazione del quadro OP del modello Redditi SC 2018.
Viene chiesto se e in che modo possono essere sanate tale omissioni.
Il parere dell’Agenzia
Nell’esaminare la normativa di riferimento, l’Agenzia ricorda che:
- le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo devono esercitare la specifica opzione entro il termine stabilito dall’articolo 119 del Tuir, cioè con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione
- il modello di designazione della controllata residente in qualità di consolidante deve essere presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato (provvedimento 6 novembre 2015)
- circa l’esercizio delle opzioni, dal 2 marzo 2012 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso (“remissione in bonis” – articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), per evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Pertanto, Gamma potrà accedere, a partire dal periodo d’imposta 2018, al consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidata, se:
- la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società istante ha avuto formale conoscenza
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalla norma (articoli 117 e seguenti del Tuir) alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’esercizio dell’opzione
- esercita l’opzione compilando il quadro OP del modello Redditi 2019 e versando la sanzione di 250 euro.
Allo stesso modo, Alfa, avvalendosi anch’essa della remissione in bonis, può presentare il modello di designazione della controllata italiana consolidante (Gamma) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, versando la sanzione di 250 euro.