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Normativa e prassi

Rendite di provenienza elvetica:
varato un autonomo codice tributo

Fino a oggi, la ritenuta operata da istituti e intermediari finanziari italiani, è stata versata con il “1001”, utilizzato anche per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente

bandiera svizzera
“1065” è il codice tributo creato ad hoc per versare la ritenuta del 5% operata dai sostituti d’imposta sulle rendite Avs e Lpp. Va impiegato a partire dalle ritenute di competenza dell’anno d’imposta 2019, da esporre nel modello 770/2020.
La discesa in campo arriva con la risoluzione n. 9/2019, che provvede anche a ridenominare il codice “1025”.
 
“1065”: un codice nuovo di zecca
Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs) maturata sulla base anche dei contributi previdenziali tassati alla fonte nel paese elvetico sono assoggettati alla ritenuta del 5% da parte degli istituti italiani, in qualità di sostituti d’imposta, attraverso i quali l’Avs svizzera le eroga ai beneficiari italiani (articolo 76, comma 1, legge 413/1991).
Il comma 1-bis del medesimo articolo, inserito nell’articolo 55-quinquies, comma 1, del Dl 50/2017 prevede che “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.

Finora queste ritenute sono state pagate, tramite il modello F24, indicando il codice tributo “1001” utilizzato anche per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente effettuate dai sostituti d’imposta e inserite nella certificazione unica.
Per distinguere i versamenti delle ritenute previste dal citato articolo 76 della legge 413/1991, è istituito il seguente codice tributo:
  • 1065    Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis della legge n. 413/1991 
Nella compilazione del modello F24, il codice tributo è inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta cui la ritenuta si riferisce, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il codice tributo “1065” va utilizzato a partire dalle ritenute di competenza dell’anno d’imposta 2019, da esporre nel modello 770/2020.

“1025”: un codice ridenominato
La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 44, legge 205/2017) ha stabilito che i gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) operino una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l’aliquota del 20 per cento, come previsto dall'articolo 26, comma 1, del Dpr 600/1973.

Il codice del Terzo settore, all’articolo 78, comma 1, ha stabilito che, nel caso in cui questi redditi derivino da prestiti destinati al finanziamento e sostegno di attività di interesse generale, la ritenuta è operata con la misura del 12, 50 per cento, come stabilito dall’articolo 2 del Dlgs 117/2017.

Per il versamento delle ritenute è utilizzato il codice tributo “1025”, che viene quindi ridenominato  nel seguente modo:
  • 1025    Ritenute su interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, nonché su proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme utilizzate da soggetti finanziatori non professionali.
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