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Normativa e prassi

Il requisito della prevalenza
va verificato solo a fine anno

La nuova causa ostativa all’applicazione del regime forfetario è entrata in vigore dal 1° gennaio scorso: se accertata, comporta fuoriuscita dal successivo periodo d’imposta

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Se nel 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili sono inferiori al 50% del fatturato complessivo, non risulta integrata la causa ostativa secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 134/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.
 
Quesito
L’istante, già dipendente di una società, nel 2018 ha avviato un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio, aderendo al regime forfetario e maturando, in quell’anno, provvigioni prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Nel 2019 presume che i ricavi realizzati nei confronti di quel soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo.
Ritiene, pertanto, che per il periodo d’imposta 2018 non trovi applicazione la nuova causa ostativa (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), legge 190/2014), introdotta dall’ultima legge di bilancio, in quanto la stessa è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e può comportare l’uscita dal regime agevolativo solo a partire dal 2020, sempre che nell’anno corrente l’attività sia svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nel biennio precedente.
 
Risposta
La questione prospettata con l’interpello è stata già affrontata dall’Agenzia nella circolare 9/2019, in cui ha affermato che la verifica del requisito della prevalenza (ossia che l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, con l’esclusione di chi inizia un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni) deve essere effettuata soltanto al termine del periodo d’imposta.
 
Pertanto, relativamente al caso rappresentato nell’istanza, il contribuente:

  • nel 2019, può applicare il regime forfetario, poiché la presenza della causa ostativa va valutata in questo stesso anno e, se accertata, la decadenza opererà nel 2020
  • nel 2020, non decadrà dal regime forfetario se nel 2019 i ricavi realizzati nei confronti dell’ex datore di lavoro (o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili) saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo.
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