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Normativa e prassi

Residente con borsa di studio svizzera:
quando e perché è tassata in Italia

L’Agenzia, dal dubbio di una contribuente, coglie l’occasione per riepilogare i presupposti per l’imposizione sui redditi, alla luce degli accordi tra il nostro Paese e la Confederazione elvetica

borsa di studio svizzera

La borsa di studio erogata dal Fondo nazionale svizzero, percepita dal 2019 per attività di ricerca da una contribuente residente nella Confederazione elvetica che ha trasferito successivamente la residenza in Italia, non è soggetta a tassazione nel nostro Paese nel 2020, se la beneficiaria si è spostata per seguire i suoi studi o per curare la propria formazione professionale. Questa, in sintesi, la risposta n. 171 del 9 giugno 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate.

Il fatto e il dubbio
L’istante fa presente di essere stata residente in Svizzera fino settembre del 2019 e di aver trasferito la propria residenza in Italia da ottobre dello stesso anno. Dichiara, inoltre, riferendosi al 2020, di non avere un lavoro nel nostro Paese ma di svolgere attività di ricerca in forza di una borsa di studio percepita dalla Confederazione della durata di 18 mesi. La borsa di studio è già stata in parte erogata nel corso del 2019, mentre una seconda tranche sarà liquidata nel 2020.
La contribuente ritiene di non avere obblighi dichiarativi in Italia per quanto attinente al 2019, in quanto residente all’estero per più di 183 giorni, e chiede delucidazioni sul comportamento da tenere per la parte di borsa che riceverà nel corso del 2020, ricordando che lo stesso, per le sue caratteristiche, non è soggetto a tassazione in Svizzera.

Il parere
L’Agenzia delle entrate, partendo dalla richiesta della istante, prende spunto per riepilogare le norme sull’imponibilità o meno delle borse di studio e quelle che considerano un cittadino residente o meno.
Le borse di studio sono imponibili per i cittadini residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir, in base al quale sono assimilate al lavoro dipendente. La regola è derogata in riferimento ad alcune specifiche tipologie, come gli assegni erogati dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream, che non sono assoggettate a imposta (risoluzione n. 120/E del 2010 e n. 109/E del 2009).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Tuir è considerata residente in Italia una persona che per almeno 183 giorni nell’anno, uno in più per i bisestili, è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile. È sufficiente la sussistenza di una di queste due condizioni perché un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Ulteriore considerazione va fatta per i cittadini italiani che rientrano da uno Stato o territorio compreso tra quelli con un regime fiscale considerato “privilegiato”, come la Confederazione svizzera, indicati dal decreto ministeriale 4 maggio del 1999. In questo caso vige la presunzione di residenza fiscale in Italia (comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir), con la possibilità del contribuente di provare il contrario.

Ritornando al caso in questione, quindi, i tecnici dell’Agenzia rilevano che, nonostante la formale iscrizione dell’istante all’Aire, sussiste nei suoi confronti la presunzione di residenza in Italia per il 2019, in quanto proveniente da Paese con un regime fiscale privilegiato. L’istante continua ad essere assoggettata a tassazione nel nostro Paese sul reddito complessibo, come indicato dal comma 1 dell’articolo 3 del Tuir, per il cosiddetto Worldwide taxation principle. Se, invece, la contribuente riuscirà a dimostrare di avere avuto effettivamente la residenza in Svizzera per il 2019 e si sia trasferita in Italia da ottobre 2019, sarà considerata fiscalmente residente in Italia dal 1° gennaio del 2020.

Riguardo la dichiarazione della contribuente di ricevere una borsa di studio in questione, erogata dal Fondo nazionale svizzero, non soggetta a tassazione nella Confederazione, l’Agenzia rileva che la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, all’articolo 20, specifica che “Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato". In buona sostanza la norma stabilisce che una borsa di studio percepita da un residente in Svizzera che si sposta in Italia, non è soggetta a tassazione in quest’ultima solo nell’ipotesi in cui:

  • sia emessa da un ente non italiano
  • il trasferimento sia avvenuto al fine di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale.

Anche in questo caso, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nel 2020, come residente in Italia, non sarà qui tassato. In caso contrario, la borsa di studio sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir).

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