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Normativa e prassi

Residenze sanitarie assistenziali:
fornitura elettrica con Iva piena

Niente aliquota agevolata del 10% prevista per l’uso domestico: le Onlus che gestiscono le strutture, svolgendo un’attività commerciale, sono da considerare soggetti passivi

L’amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017, si è espressa sul regime Iva applicabile ai contratti per la fornitura di energia elettrica stipulati con Onlus che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (Rsa), negando la possibilità di fruire dell’aliquota agevolata al 10%, in quanto si tratta di un’attività decommercializzata ai soli fini dell’Ires, ma rilevante ai fini dell’Iva, seppure esente.
 
Il chiarimento arriva come risposta all’interpello presentato da una società che stipula contratti per la fornitura di energia elettrica con fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, le quali, agendo in regime di accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri enti locali, gestiscono Rsa, attività per la quale percepiscono anche un corrispettivo dagli ospiti.
Secondo l’istante, l’operazione va assoggettata all’aliquota del 10%, prevista per la fornitura di energia elettrica “per uso domestico” dal n. 103 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972. La soluzione interpretativa prospettata è supportata da varie motivazioni, ad esempio dal fatto che nella citata disposizione normativa si parla genericamente di uso domestico, senza prevedere alcuna esclusione di tipo soggettivo; inoltre, la circolare ministeriale 82/1999 ha specificato che il concetto di uso domestico non vale solo per le abitazioni a carattere familiare, ma anche per analoghe strutture a carattere collettivo, come caserme, scuole, asili, case di riposo. Infine, l’ulteriore caratteristica della esclusiva finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro perseguita dalla Onlus dovrebbe dirimere ogni dubbio.
 
Il parere dell’Agenzia è diverso, avendo ravvisato un elemento ostativo alla tassazione agevolata: infatti, benché le Rsa – come le case di riposo – soddisfino il requisito della residenzialità in quanto forniscono accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, manca il secondo requisito individuato dalla stessa circolare 82/1999, ossia il non utilizzo dell’energia elettrica somministrata “nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione”.
Nel caso in esame, invece, le attività gestite dalle Onlus sono decommercializzate ai soli fini delle imposte sui redditi (articolo 150 del Tuir), mentre rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva, pur risultando esenti ai sensi dell’articolo 10, n. 21, del Dpr 633/1972. Le Onlus, infatti, qualificati enti non commerciali, se svolgono un’attività commerciale, sono da considerare soggetti passivi Iva. Non possono, quindi, fruire dell’aliquota del 10% sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista per l’uso domestico.
 
L’Agenzia, infine, rappresenta che la prassi dell’amministrazione è in linea con i principi comunitari dell’Iva, secondo i quali le disposizioni di favore (come l’applicazione di un’aliquota ridotta) devono necessariamente essere interpretate in modo restrittivo dagli Stati membri.
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