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Normativa e prassi

Responsabilità solidale: esclusione
retroattiva con ristrutturazione debito

L’ipotesi può essere annoverata tra le procedure concorsuali, come il fallimento, per le quali è previsto che il cessionario non debba “pagare” per i debiti e le violazioni a carico del cedente

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La nuova disciplina sulla responsabilità solidale in caso di cessione d’azienda, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, può considerarsi, afferma, in sintesi, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 21 del 6 dicembre 2019, una conferma di interpretazioni di prassi già adottate e, quindi, può essere applicata a operazioni realizzate prima dell’entrata in vigore della modifica.
 
Il quesito, relativo a un’istanza di consulenza giuridica, riguarda l’articolo 14, comma 5-bis, del Dlgs n. 472/1997 che esclude, a partire dal 1° gennaio 2016, la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, nel caso in cui la cessione si realizzi, tra l’altro, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La disposizione è stata introdotta dall’articolo 16, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 158/2015.
In particolare, l’istante chiede se tale norma possa essere applicata anche in caso di una accordo di ristrutturazione dei debiti presentato e omologato prima dell’entrata in vigore della suddetta disciplina (1° gennaio 2016).
L’Agenzia delle entrate, in accordo con chi presenta la richiesta, ritiene che ciò sia possibile e ne spiega il perché nella risposta in esame.
 
Sotto la lente è l'articolo 14 del Dlgs n. 472/1997 che, al comma 1, stabilisce che il cessionario di un’azienda (salvo le eccezioni previste dalla norma stessa) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non contestate o irrogate al momento della cessione, e anche per le violazioni già contestate (e per le sanzioni già irrogate), nello stesso periodo, anche se commesse precedentemente.
Tra gli esoneri, come già detto, c’è l’ipotesi prevista dal nuovo comma 5-bis (accordo di ristrutturazione dei debiti).
L’Agenzia ricorda che già prima della modifica apportata all’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997 ad opera del Dlgs n. 158/2015, l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto di limitare la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente ai soli trasferimenti di proprietà effettuati su base volontaria e negoziale, tenendo fuori le cessioni con evidenti profili pubblicistici, come quelle concluse nell’ambito di una procedura di fallimento (risoluzione ministeriale n. 112/1999).
Di conseguenza, le Entrate ritengono che quanto stabilito dal nuovo articolo 5-bis, come avvenuto per i casi di fallimento, non fa che mettere “nero su bianco” un principio già affermato, in via interpretativa, dalla precedente prassi, applicabile quindi anche prima del 1° gennaio 2016 e riferibile anche ad altre ipotesi con caratteristiche simili alle procedure fallimentari e sottoposte a garanzie e specifici controlli da parte delle autorità preposte.
Tra queste, l’Agenzia ritiene possano essere ricomprese a pieno titolo anche le cessione di beni effettuate nell’ambito di accordi di ristrutturazione del debito, introdotti dalla legge n. 35/2005 in alternativa al fallimento per la risoluzione delle crisi d’impresa. Tali accordi sono stipulati tra l’imprenditore e una maggioranza qualificata dei creditori e poi omologati dal Tribunale e pubblicati nel registro delle imprese.
A sostenere il parere dell’amministrazione anche numerose decisioni della Cassazione che annoverano l’accordo di ristrutturazione dei debiti tra gli istituti del diritto concorsuale.
 
In conclusione, afferma l’Agenzia, come per il fallimento, la modifica apportata alla disciplina in esame non ha valenza innovativa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e, quindi, la causa di esclusione prevista dall’articolo 5-bis può essere applicata anche agli atti di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) posti in essere antecedentemente al 1° gennaio 2016.
 
Tutto ciò, naturalmente, decade se la cessione, anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni, è stata messa in atto in frode dei crediti di natura tributaria (articolo 14, comma 4, Dlgs n. 472/1997).

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