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Normativa e prassi

Restano fuori dal pro-rata Iva
i velivoli “ammortizzabili” ceduti

Il considerevole numero di acquisti e rivendite non fa venir meno la natura di beni strumentali degli stessi, né incide sul vincolo di destinazione che la società ha assegnato loro

pro rata iva

Le cessioni di elicotteri e altri velivoli, per quanto cospicue, non incidono sul calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata. Restano infatti, per la specifica norma del decreto Iva, beni strumentali ammortizzabili, delle vendite dei quali appunto non si deve tener conto nella fase del suddetto calcolo. In sostanza, il dato quantitativo delle compravendite non modifica la natura dell’attività propria dell'impresa, che si realizza nel trasporto aereo non di linea di passeggeri, né incide sulla natura dei beni, cioè sul vincolo di destinazione assegnato loro dalla stessa società istante, ossia un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività svolta dalla medesima.

Questo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 165/E del 4 giugno 2020, fornita a una società proprietaria di una flotta di elicotteri e altri velivoli, utilizzata, per servizi di soccorso, antincendio e di trasporto non di linea, che ha sempre tralasciato di inserire nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata Iva le cessioni di tali beni e che ora pensa di non aver interpretato correttamente la norma (articolo 19-bis, comma 2, del Dpr n. 633/1972) in base alla quale “per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”, escludendo indistintamente tutte le cessioni di beni ammortizzabili dal calcolo del pro-rata.

Al riguardo, le Entrate ricordano che tale disposizione è ispirata dalla direttiva Iva Ue n. 112/2006/Ce, secondo la quale, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro-rata di detrazione, non si tiene conto dell'importo del volume d'affari relativo alle “cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa” e che sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia Ue, affermando che la nozione di “beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa” non può attrarre “quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un attività economica usuale”, articolo 174, paragrafo 2, lettera a).

Anche l’amministrazione finanziaria, d'altronde, nel 1979, con la circolare n. 25, ha precisato che l’attività propria dell'impresa è “quella che normalmente e abitualmente viene esercitata dall'imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell'ambito dell'impresa”.

Tanto premesso, rilevato che gli elicotteri e gli altri velivoli sono beni utilizzati per l'esercizio di più attività e che dai bilanci della società appara chiara la qualifica di beni strumentali ammortizzabili assegnata agli elicotteri, l’Agenzia giunge alla conclusione che nonostante vi sia un considerevole numero di acquisti e di rivendite dei velivoli in esame, questo non implica che venga meno la natura di beni strumentali degli stessi, né incide sul vincolo di destinazione che la società ha assegnato ai beni in questione, vale a dire un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività dalla stessa svolta.

Riassumendo, quindi, il comportamento adottato dalla società istante è corretto, di conseguenza non esiste nessun credito Iva derivante dalla maggiore eccedenza detraibile relativa alle annualità pregresse. Infatti, l’Agenzia ritiene che non si debba considerare nel calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata, delle cessioni degli elicotteri e degli altri velivoli della società in quanto  beni ammortizzabili.

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