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Normativa e prassi

Reverse-charge: porte aperte alle manutenzioni idrauliche

Sono attività di "riparazione" inerenti il comparto delle "costruzioni"

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Il meccanismo del reverse-charge è applicabile alle prestazioni relative all'attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile. Lo ha specificato l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 154/E del 5 luglio 2007, chiarendo che anche l'attività di mera manutenzione di impianti idraulici esistenti può essere inquadrata fra quelle rese nel comparto delle costruzioni.

L'interpello da cui è scaturito il documento di prassi era stato presentato da una ditta subappaltatrice che, precisato di avere in comune con il soggetto appaltatore il tipo di attività (precisamente, codice Atecofin 45.33.0 "Istallazione di impianti idraulico-sanitari", attività compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni"), chiedeva di conoscere se il regime dell'inversione contabile fosse applicabile:

 

  • alla mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente
  • all'istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, per cui l'appaltatore aveva ottenuto la commessa direttamente da un privato, proprietario dell'immobile
  • all'istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, per cui l'appaltatore aveva ottenuto la commessa direttamente dall'impresa edile, proprietaria dell'immobile
  • al rifacimento dell'impianto idraulico per conto di un appaltatore che aveva ottenuto la commessa direttamente dal privato, proprietario dell'immobile. Il lavoro non fa, però, parte di un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione.

La soluzione interpretativa è arrivata al termine di una lineare ricostruzione della normativa in materia, operata richiamando precedenti interventi della stessa Amministrazione.

E' stato ricordato come destinatari della norma della Finanziaria 2007, che ha esteso l'applicazione del meccanismo del reverse-charge al settore dell'edilizia, fossero i soggetti (appaltatore e subappaltatore) operanti nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione "Costruzioni" della tabella Atecofin.
Richiamando la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, documento nel quale sono specificati i lavori compresi nell'attività di costruzione, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, fugato il principale dubbio del subappaltatore. L'istallazione di impianti idraulico-sanitari va considerata attività resa nell'ambito delle "costruzioni"; del resto, come si è detto, l'attività è espressamente compresa nella sezione F della tabella Atecofin. Ma sono inerenti al comparto anche le prestazioni di "riparazione" e, quindi, l'attività di mera manutenzione di impianti già esistenti.

In conclusione, a tutte le descritte prestazioni, eseguite dall'istante e fatturate all'appaltatore, è applicabile il regime dell'inversione contabile, a nulla rilevando, come specificato all'inizio, che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile.

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