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Normativa e prassi

Ricerca & sviluppo: ok ai costi
per le attività “commissionate”

L’Agenzia precisa che il tax credit è applicabile anche nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una società residente su incarico del socio unico statunitense

Nell’ipotesi di attività di ricerca e sviluppo (R&S) commissionata a una società residente da una società statunitense, socio unico della commissionaria e alla quale quest’ultima riaddebita i relativi costi, per la determinazione del credito d’imposta rileva la somma delle singole voci di spesa appartenenti alle categorie di costi agevolabili. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del principio di diritto 15/2018.
 
A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione (articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013).
 
La legge di bilancio 2017 ha apportato significative modifiche alla disciplina riguardante la “ricerca commissionata”, stabilendo che il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in caso di contratti stipulati con imprese residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr elenco contenuto nel Dm 4 settembre 1996).
 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/2017, ha chiarito che il commissionario residente che esegue investimenti in attività di R&S per conto di committenti non residenti è equiparato al soggetto residente e, ai fini della determinazione del bonus spettante, non importa quale sia il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente, ma la somma delle singole voci di spesa appartenenti alle categorie di costi ammissibili che rientrano nel periodo d’imposta in cui sono state effettivamente sostenute, e non in quello di ultimazione della commessa o dello stato di avanzamento della stessa. Questo vale anche nel caso in cui il contratto sia stipulato tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana che effettua attività di ricerca e sviluppo e il credito d’imposta spetta anche se le spese agevolabili sono sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione di accordi intercorrenti con la casa madre estera.
 
Con il principio di diritto pubblicato oggi, l’Agenzia sottolinea che i chiarimenti contenuti nella circolare 13/2017 sono applicabili anche al caso di un’attività di ricerca e sviluppo commissionata a una società residente in Italia da una società estera statunitense, che è socio unico della società commissionaria e alla quale quest’ultima riaddebita i costi di ricerca.
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