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Normativa e prassi

Ricorso alle sanzioni amministrative, agevolazione ad ampio raggio

Si applica a tutti i gradi di giudizio l'esenzione fiscale prevista per "gli atti del processo e la decisione"

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E' estesa anche all'appello la norma che prevede l'esenzione da tasse e imposte degli atti del processo e della decisione, in caso di ricorso contro provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative (articolo 23, comma 10, legge 689/1981).
Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 408/E del 30 ottobre, in risposta all'interpello del ministero della Giustizia circa l'ambito applicativo della disposizione agevolativa, con particolare riferimento all'imposta di registro. L'istanza è stata formulata a seguito dell'abrogazione della norma che, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, prevedeva la sola possibilità di ricorrere per la cassazione della sentenza di primo grado (ultimo comma dell'articolo 23, legge 689/1981). La modifica, attuata con l'articolo 26 del Dlgs 40/2006, ha reso ammissibile il ricorso in appello.

L'esenzione in argomento, rileva Agenzia, rappresenta una deroga al sistema ordinario di tassazione delle sentenze, le quali, secondo quando disposto dall'articolo 37 del Tur (Dpr 131/1986), sono soggette all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano state impugnate o siano ancora impugnabili.

Nel formulare il parere, i tecnici del Fisco richiamano in primo luogo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 98/2004) in cui si afferma che il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative è caratterizzato da una semplicità di forme "intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale"; in secondo luogo, la ratio della norma agevolativa, volta a favorire il ricorso senza un aggravio di costi.

Tenuto conto della pronuncia della Suprema corte e delle finalità perseguite dal legislatore, l'Agenzia conclude che l'agevolazione in esame può essere estesa a tutti i gradi del processo. Nel caso specifico, pertanto, gli atti del procedimento e la decisione relativi al secondo grado del giudizio, non sono soggetti all'imposta di registro.

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