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Normativa e prassi

Il rientro in Italia con promozione
dà il via libera al bonus impatriati

La posizione restrittiva espressa in un precedente documento di prassi non impedisce di valutare specifiche situazioni comunque in linea con la ratio della norma agevolativa

L’Agenzia delle entrate, dopo il chiarimento dato con la recente risoluzione 72/2018, fornisce nuove precisazioni sulla possibilità che hanno i lavoratori, rientrati in Italia dopo avere operato all’estero in regime di distacco, di accedere ai benefici fiscali previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 (risoluzione 76/E del 5 ottobre 2018).

Il dubbio
Una società, partendo dall’esposizione del caso di un proprio dipendente che ha richiesto l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, ha avanzato una perplessità interpretativa circa la portata della limitazione posta nella circolare 17/2017, laddove è stato chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
La società istante rappresenta che il lavoratore in questione è un cittadino italiano, in possesso di un titolo di laurea, che all’estero ha acquisito un titolo di studio post lauream e ha svolto l’attività lavorativa in varie aziende sia in regime di distacco che con contratti locali.
Dal 2007 ha lavorato, fuori dal territorio dello Stato, alle dipendenze di una società italiana, che, al suo rientro in Italia nel mese di settembre 2015 (con iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente), gli ha conferito un nuovo incarico aziendale, in sostanziale discontinuità con il precedente ruolo che rivestiva prima dei distacchi all’estero.

Il chiarimento
L’Agenzia, con la risoluzione odierna, precisa che la posizione restrittiva adottata nella circolare 17/2017, finalizzata a evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non impedisce di valutare specifiche situazioni in cui il rientro del lavoratore dipendente in Italia sia determinato da elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
In particolare, viene consentito l’accesso al regime agevolativo al dipendente la cui attività lavorativa è stata prestata all’estero in posizione di distacco, innanzitutto, nei casi in cui tale distacco, più volte prorogato, si è protratto nel tempo così da determinare un affievolimento dei legami del soggetto con il territorio dello Stato, favorendo, piuttosto, un suo radicamento nel territorio estero.
Sono, altresì, ammessi a godere del beneficio fiscale quei lavoratori ai quali, dopo un distacco all’estero, il datore di lavoro conferisca, al rientro in Italia, un nuovo ruolo aziendale proprio grazie alle maggiori competenze maturate nelle esperienze professionali oltre confine.
Tali peculiari condizioni di rientro, infatti, risultano essere in linea con la ratio della norma e, pertanto, non costituiscono un ostacolo per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti dell’accesso all’agevolazione in argomento.
 
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