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Normativa e prassi

Riforma dell’impresa sociale:
novità anche in ambito tributario

Prevista la defiscalizzazione degli utili reinvestiti nell’attività e l’esclusione dell’applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi del Dlgs n. 112/2017 diventa definitiva la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Il decreto si inserisce nel quadro della riforma complessiva del comparto non profit, prevista dalla legge delega 106/2016.
 
L’impresa sociale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalle legge 118/2005 ed è stata disciplinata dalla successiva legge 155/2006, che il decreto riscrive, prevedendone contestualmente l’abrogazione.
 
Il disegno riformatore si estende, quindi, a tutti i profili relativi all’impresa sociale, con l’obiettivo di migliorarne la disciplina, colmandone le lacune, relative soprattutto al regime tributario.
Il decreto, infatti, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, introduce significative misure fiscali finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’impresa sociale.

Tra le più significative si ricordano le seguenti:
  • detassazione degli utili e degli avanzi di gestione reinvestiti nell’attività
  • detrazione Irpef del 30% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che siano costituite da non più di trentasei mesi (l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1 milione di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni)
  • esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires del 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che siano costituite da non più di trentasei mesi (l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni)
  • esclusione dell’applicazione nei confronti delle imprese sociali delle disposizioni relative alle società di comodo, alle società in perdita sistematica, agli studi di settore, ai parametri e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
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