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Normativa e prassi

Riforma fiscale, atto I: è realtà
la dichiarazione precompilata

A seconda della scelta effettuata dal contribuente (accettazione o modifica, in modo autonomo o delegando altri soggetti), è previsto un diverso iter dei controlli documentali

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Come anticipato nell’articolo pubblicato il 24 ottobre (“La dichiarazione precompilata: in via sperimentale, dal 2015”), si tratta di un progetto ambizioso e rivoluzionario che cambia radicalmente il rapporto tra fisco e cittadini: dal prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, metterà a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso, finora utilizzate solo per finalità di controllo, per fornire una dichiarazione dei redditi, il modello 730, già precompilata, almeno parzialmente (Dlgs 175/2014, pubblicato sulla G.U. del 28 novembre).
 
Le difficoltà attuative ci sono, il sistema fiscale italiano è regolato da un quadro normativo molto articolato; basti pensare alla numerosità delle spese che si possono portare in detrazione dall’imposta o in deduzione dal reddito, ognuna con particolari criteri e requisiti, oppure alle regole, altrettanto complesse, per la determinazione del reddito dei terreni e dei fabbricati.
Anche per questo, per il primo anno di avvio sperimentale del progetto, la base di partenza per la dichiarazione precompilata sarà la dichiarazione presentata dai contribuenti nel 2014 per l’anno di imposta precedente (2013).
Ma entriamo più nel dettaglio.
 
La dichiarazione precompilata è rivolta, sostanzialmente, a dipendenti e pensionati: il prossimo anno sarà predisposta per i contribuenti che, per l’anno di imposta 2013, hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730, hanno preferito presentare il modello Unico Persone fisiche: si tratta di circa 20 milioni di persone.
Un ulteriore requisito per la predisposizione del modello 730 precompilato è l’aver percepito, nel 2014, redditi di lavoro dipendente (o assimilati) oppure redditi di pensione certificati da un sostituto d’imposta. Dal prossimo anno, infatti, i sostituti d’imposta oltre a consegnare ai propri sostituiti la certificazione dei compensi erogati nell’anno precedente, saranno tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, in via telematica, le stesse certificazioni; in questo modo, l’Agenzia potrà conoscere con un certo anticipo i redditi percepiti dai contribuenti e utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione.
Salvo alcune eccezioni, sono esclusi dal progetto i soggetti che nel 2014 risultano titolari di partita Iva; questi ultimi, infatti, non possono presentare il 730, ma sono obbligati a dichiarare i propri redditi attraverso il modello Unico.
 
Per la predisposizione del 730 precompilato, oltre ai dati reddituali, saranno utilizzate alcune delle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria, come i dati relativi agli acconti versati e quelli relativi alle variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati, mentre dalle dichiarazioni presentate nell’anno precedente saranno ricavate e riproposte alcune spese che sono normalmente ripartite su più annualità (ad esempio, le spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico).
Saranno, infine, inseriti in dichiarazione alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati all’Agenzia da enti esterni. Per il primo anno, la dichiarazione conterrà i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali: alla luce della complessità delle norme che regolano la deducibilità/detraibilità delle spese, prima di essere inseriti in dichiarazione i dati saranno comunque analizzati, anche confrontandoli con quelli esposti nella dichiarazione nell’anno precedente, per evitare di attribuire oneri non corretti.
Si stanno comunque sviluppando nuovi flussi informativi per consentire, per i prossimi anni, la predisposizione di una proposta di dichiarazione che contenga sempre più informazioni: dal 2016, ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il sistema “Tessera Sanitaria”, confluiranno nella dichiarazione precompilata.
 
La dichiarazione sarà messa a disposizione dei cittadini a partire dal 15 aprile di ogni anno, in via telematica, tramite i servizi on line dell’Agenzia delle entrate. I cittadini che sono già in possesso delle credenziali Fisconline per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale; per agevolare coloro che invece non dispongono del codice pin dell’Agenzia, si stanno studiando altre modalità di accesso alla dichiarazione, ad esempio utilizzando le credenziali rilasciate da altri enti (tra cui l’Inps).
In alternativa, per accedere al 730 precompilato, i contribuenti potranno rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta assistenza fiscale, oppure a un intermediario (Caf e professionisti), conferendogli una specifica delega.
 
Una volta “scaricato” il 730, i contribuenti potranno scegliere di accettare la dichiarazione così come proposta dall’Agenzia oppure, se riscontrano errori o dati incompleti, potranno rettificare i dati e inserire nuove voci. In entrambi i casi, potranno agire autonomamente, sempre attraverso i servizi on line dell’Agenzia, oppure delegare queste attività al sostituto d’imposta o a un intermediario.
 
A seconda della scelta effettuata dal contribuente in questa fase (accettazione o modifica, in modo autonomo o delegando altri soggetti), è previsto un diverso iter dei controlli documentali, cioè delle verifiche che l’Amministrazione finanziaria svolge per controllare che le spese indicate in dichiarazione siano state effettivamente sostenute, mediante riscontro con i documenti in possesso del contribuente.
 
Nel caso in cui il contribuente accetti la dichiarazione proposta dall’Agenzia senza effettuare modifiche, direttamente o anche tramite il sostituto d’imposta, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, eccetera) non saranno sottoposti al controllo documentale. Restano comunque possibili le altre attività di controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria, ad esempio per il riscontro della correttezza dei versamenti eseguiti, dei requisiti soggettivi per gli oneri deducibili e detraibili o per l’individuazione di ulteriori redditi non dichiarati.
 
Se invece la dichiarazione viene presentata, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i cittadini non dovranno più preoccuparsi di ricevere controlli documentali, che saranno effettuati direttamente presso gli intermediari; questo perché gli intermediari sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati presenti in dichiarazione, compresi quelli comunicati all’Agenzia da parte di soggetti terzi, e sono quindi chiamati a verificare la corrispondenza tra la documentazione in possesso del contribuente e gli oneri presenti in dichiarazione. Pertanto eventuali richieste di pagamento derivanti dal controllo documentale saranno rivolte agli intermediari che, salvo il caso di un comportamento doloso del contribuente, saranno tenuti al pagamento della somma che sarebbe stata richiesta al contribuente, corrispondente all’imposta dovuta, alle sanzioni e ai relativi interessi.
 
La dichiarazione precompilata vuole essere uno strumento al servizio dei cittadini, per agevolarli nella presentazione della dichiarazione e per semplificare il sistema dei controlli, ma non è un obbligo: i cittadini che non intendano avvalersi del 730 precompilato, e in generale tutti coloro che non riceveranno la proposta di dichiarazione perché non hanno i requisiti descritti, potranno continuare a utilizzare le modalità previste attualmente, compilando il modello 730 ordinario o il modello Unico Persone fisiche.
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