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Normativa e prassi

I rimborsi competono a chi presenta valida istanza nei termini previsti

Relativamente all'Invim decennale la richiesta va fatta entro tre anni dal giorno del pagamento o se posteriore dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione

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A seguito di richiesta di rimborso, l'amministrazione finanziaria deve accertare l'esistenza di tutti i presupposti - di carattere formale e sostanziale - che ne permettono la restituzione. Condizione formale è che l'istanza sia regolare e tempestiva. Ciò vale anche per il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato, a titolo di imposta principale per Invim decennale, che è subordinato alla tempestiva e regolare presentazione di apposita istanza di rimborso da parte del contribuente (condizione di procedibilità). L'ufficio deve, quindi, sempre preliminarmente verificare l'esistenza di tale condizione prima di procedere alla verifica delle condizioni sostanziali del diritto fatto valere.
Accertata la sussistenza degli elementi di carattere formale, l'unico impedimento giuridico che si frappone al soddisfacimento del diritto al rimborso è rappresentato dallo scadere del termine di prescrizione decennale.

E' questo l'argomento della risoluzione n. 53/E dell'Agenzia delle Entrate, che conclude un'annosa vicenda sorta a seguito della presentazione di numerose istanze di rimborso di Invim decennale, corrisposta da un contribuente in relazione ad avvisi di liquidazione di imposta principale relativa al periodo 1986/1992.
Sulla questione sostanziale, concernente la debenza dell'imposta principale per Invim decennale, l'Agenzia delle Entrate si era espressa, riconoscendo il diritto del contribuente all'esenzione soggettiva da tale imposta, con apposita circolare, ove, tra l'altro, forniva precise direttive agli uffici, invitandoli ad abbandonare le controversie allo stato pendenti.

L'Agenzia delle Entrate affronta ora un ulteriore aspetto della questione, risolvendo il dubbio di chi - considerando prevalente l'interesse pubblico alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche rispetto all'interesse per un'equa tassazione - sosteneva l'impossibilità di provvedere ai rimborsi in argomento, in assenza di contenzioso pendente.
L'Agenzia ha affermato che gli uffici possono procedere alla restituzione dell'Invim decennale indebitamente versata, in assenza di contenzioso pendente, sempreché sia stata presentata una valida istanza di rimborso e non siano decorsi i termini di prescrizione.
Quindi, circa le imposte indirette, si può genericamente affermare che per ottenere il rimborso, in assenza di contenzioso pendente, il contribuente deve aver presentato nei termini di decadenza, previsti da ogni singola legge d'imposta, una valida istanza e devono essere ancora pendenti i termini di prescrizione.

Con riferimento all'Invim decennale, oggetto della risoluzione, l'Agenzia richiama, infatti, le 'disposizioni varie' sull'Imposta comunale sull'incremento di valore sugli immobili (articolo 31, comma 1 del Dpr n. 643 del 1972) che rinviano, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non diversamente disciplinato, alle disposizioni relative all'imposta di successione in materia.
Conseguentemente anche per l'Invim decennale valgono i principi individuati per l'imposta sulle successioni dall'articolo 42, comma 2, del Dlgs n. 346 del 1990. Per evitare la decadenza, il rimborso deve essere chiesto entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Questo fa sorgere oneri a carico dei contribuenti, i quali nei termini previsti, devono presentare apposita domanda all'ufficio dell'Entrate competente, che ne rilascia ricevuta, oppure la domanda deve essere spedita per posta mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
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