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Normativa e prassi

Per i rimborsi dei tributi locali la quietanza è libera dal bollo

L’esenzione riguarda sia le istanze presentate per recuperare la tassa non dovuta sia le relative ricevute

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Non è dovuta l’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate per il rimborso di tributi locali, come ad esempio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, indebitamente trattenuti e poi restituiti al contribuente.

Lo specifica l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 3 aprile.
A conferma del parere, i tecnici del fisco citano, prima di tutto, l’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) per individuare i documenti da assoggettare al tributo di 1,81 euro per esemplare. Tra questi compaiono anche le “…ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto…”.
 
Il dubbio sembra chiarito, ma subito dopo lo stesso documento di prassi precisa che la nota 2, lettera b), del medesimo articolo, esenta dal pagamento “la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”. Esenti, appunto, così come lo sono, “in modo assoluto”, le istanze di rimborso di “qualsiasi tributo, nonché i documenti allegati” alle stesse (articolo 5, comma 5, tabella annessa al Dpr 642/1972).
 
In conclusione, secondo le Entrate, l’esenzione prevista per la richiesta di restituzione del tributo non dovuto si estende alla quietanza rilasciata al momento del rimborso.
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