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Normativa e prassi

Rimborsi Iva operatori virtuosi: buoni i contributi Inps in F24

Il tetto di crediti restituibili è influenzato anche dai versamenti in compensazione all’ente previdenziale

Nel calcolo del limite dei rimborsi Iva erogabili ai contribuenti “virtuosi”, esonerati dal prestare le garanzie ordinariamente previste, rientrano anche i versamenti dei contributi Inps effettuati in compensazione mediante modello F24. Il chiarimento è arrivato con la circolare n. 10/E del 4 marzo, documento con il quale l’Amministrazione finanziaria, ancorché in linea di tendenziale continuità con le precedenti indicazioni di prassi, ha fornito nuove importanti precisazioni, con riferimento agli elementi di cui tener conto ai fini del predetto calcolo.
 
La normativa e la prassi di riferimento
La disciplina normativa dei cosiddetti contribuenti virtuosi è contenuta nell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, che al settimo comma prevede l’esonero (con riferimento ai rimborsi Iva di cui all’articolo 30, comma terzo, del Dpr 633/1972, lettere a, b e d) dalla prestazione delle garanzie, previste dal medesimo articolo, per i contribuenti che soddisfano determinate condizioni disolvibilità e affidabilità, specificamente indicate dalla legge e così riassumibili:
  • l'attività deve essere esercitata dall’impresa da almeno cinque anni
  • per ciascun anno, non devono essere stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta o dell’eccedenza di credito, con differenze rispetto a quanto dichiarato superiori alle seguenti percentuali:
- 10% degli importi dichiarati, se questi non superano i 51.645,69 euro
-   5% degli importi dichiarati, se questi sono compresi tra 51.645,69 e 516.456,90 euro
-   1% degli importi dichiarati, o comunque 51.645,69 euro, se gli importi dichiarati superano i 516.456,69 euro.
 
Peraltro, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risultino la persistenza di specifiche condizioni di carattere patrimoniale e azionarie (per le società di capitali) e la regolarità nell’esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
 
Il successivo comma ottavo dello stesso articolo puntualizza che “l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente”. Con ciò intendendo che i versamenti di tributi e contributi già effettuati costituiscono di per sé garanzia della solvibilità del contribuente.
 
A tal proposito si sono succeduti due documenti di prassi amministrativa di approfondimento, ossia la circolare n. 54/E del 4 marzo 1999 e la risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2001, con i quali è stato precisato che:
  • nel calcolo del limite in argomento si deve tenere conto di tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione
  • tale ammontare va considerato al netto dei rimborsi corrisposti nello stesso periodo senza prestazione di garanzia
  • l’esonero si applica anche per i rimborsi “infrannuali”, ossia quelli erogati in relazione a periodi inferiori all’anno, previsti dal secondo comma dell’articolo 38-bis, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell’articolo 30, Dpr 633/1972
  • quanto previsto dalla disposizione in commento non può essere cumulato con il limite di erogabilità dei rimborsi senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
 
Le nuove precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, pur riconfermando sostanzialmente quanto chiarito nei precedenti documenti di prassi, ha, tuttavia, fornito ulteriori precisazioni circa i criteri per la determinazione dell’ammontare dei rimborsi Iva erogabili senza prestazione di garanzia, anche al fine di chiarire il perché del richiamo ai versamenti contributivi che pur non affluiscono direttamente in conto fiscale.
 
A tal riguardo, l’Amministrazione ha evidenziato come ad oggi lo strumento del conto fiscale abbia trovato una sua integrazione e completamento nella disciplina del versamento unitario, mediante il modello F24.
In effetti, la normativa concernente il conto fiscale, di cui all’articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non ha subito nel corso degli anni modifiche di carattere ampliativo, lasciando sempre più spazio alla disciplina dei versamenti unitari e della compensazione, di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Di conseguenza, sarebbe stato riduttivo continuare a considerare, ai fini del predetto calcolo, i soli versamenti che confluiscono nel conto fiscale, e non anche i versamenti diretti più significativi della vita di un’azienda.
 
Ciò posto l’Agenzia per individuare, tra i versamenti eseguiti con modello F24, quelli che possono essere considerati rilevanti ai fini del calcolo in argomento, si è fondata essenzialmente sul presupposto che la disciplina dell’esonero dalla prestazione della garanzia si rivolge alle imprese cosiddette solvibili e virtuose.
 
In altre parole è stata individuata una correlazione tra il “l’essere virtuosi” delle aziende e gli adempimenti fiscali più ricorrenti; in particolare, di quei versamenti che, essendo tipicamente rappresentativi della gestione di un’azienda, sono appunto espressione di uno status di affidabilità.
 
Con la circolare in commento, dunque, l’Agenzia ha ritenuto “ragionevole e coerente includere nel predetto calcolo del limite dei crediti rimborsabili senza garanzia, oltre che i versamenti dei tributi che confluiscono in conto fiscale (cui fa riferimento la normativa emanata prima della introduzione del versamento unico), anche i versamenti dei contributi INPS, eseguiti secondo le regole di cui all’articolo 17 del d lgs n. 241 del 1997; tali versamenti, infatti, appaiono altrettanto rappresentativi della vita aziendale”, nonché di pari rilevanza fiscale.
 
In buona sostanza, poiché si possono considerare finanziariamente affidabili e solvibili le aziende in regola con i versamenti tributari e contributivi, i medesimi versamenti rilevano anche ai fini del calcolo del limite in argomento.
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