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Normativa e prassi

Rimborsi Iva prioritari, ai rottamatori il codice 2

Per gli operatori impegnati nelle attività di riciclaggio dei metalli corsia preferenziale a partire dalle richieste relative al secondo trimestre 2007

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In sede di compilazione del modello Iva TR, chi opera nel settore recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici dovrà comunicare il possesso dei requisiti per ottenere il rimborso dell'imposta in via prioritaria indicando nell'apposita casella del frontespizio il codice 2.

A precisarlo, la circolare n. 45/E del 10 luglio 2007, emanata a seguito del decreto ministeriale del 25 maggio che ha individuato negli operatori con codice attività 37.10.1 la seconda categoria di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e infrannuali vengono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
La procedura velocizzata scatta, per chi svolge attività nel settore dei rottami metallici, a partire dalla domanda di rimborso relativa al secondo trimestre dell'anno in corso.

In precedenza, il decreto ministeriale del 22 marzo aveva riconosciuto lo stesso beneficio, ma con decorrenza già dalle richieste relative al primo trimestre del 2007, ai subappaltatori edili che, a seguito delle prestazioni effettuate, emettono fattura senza addebito dell'imposta, in applicazione del meccanismo del reverse charge.

Per accedere alla procedura prioritaria, è necessaria, innanzitutto, la sussistenza del presupposto generale previsto, in tema di rimborsi, dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972: l'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti.
Al momento della richiesta, inoltre, i soggetti interessati devono: esercitare l'attività da almeno tre anni; avere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, d'importo pari o superiore a 10mila euro, in caso di rimborso annuale, e a 3mila euro, in caso di rimborso trimestrale; avere un'eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La circolare n. 45/2007, dunque, dà indicazioni sulla corretta compilazione della casella "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso" presente nel frontespizio del modello Iva TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito trimestrale. Gli operatori del settore "recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" comunicheranno all'Amministrazione finanziaria l'appartenenza alla categoria "privilegiata" riportando il codice 2.
Di conseguenza, viene apportata anche una modifica alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello (pubblicate sul supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007): il controllo bloccante relativo al campo 11 ("Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso"), prima espresso in "Vale 0 o 1", va ora inteso come "Vale 0, 1 o 2. Il valore 2 è ammesso se il campo 32 - Codice attività assume valore 37101".
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