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Normativa e prassi

Rimozione barriere architettoniche,
due sì per il bonus alle Associazioni

Per l’amministrazione, esaminati i casi, l’agevolazione spetta sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo. Conta solo il rispetto dei requisiti tecnici previsti dallo specifico regolamento

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Con due risposte (455 e 456 del 16 settembre 2022) fornite a due distinti interpelli presentati rispettivamente da un’associazione sportiva dilettantistica e da un’associazione di promozione sociale, entrambe intenzionate a rendere fruibili anche alle persone disabili gli ambienti, che detengono l’una in concessione, l’altra in proprietà, l’Agenzia, con le norme e la relativa prassi alla mano, dà il via libera all’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 119-ter del Dl “Rilancio” (decreto legge n.  34/2020). Agevolazione consistente nella detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

Risposta 455
All’associazione sportiva dilettantistica titolare di reddito Ires, che chiede se può accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione, l’amministrazione ricorda che, come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare, n. 23/2022, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio e, dopo aver visionato la convenzione alla base della concessione, conclude che la stessa può costituire titolo idoneo a consentire all'istante l'applicazione del beneficio fiscale citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

Dal punto di vista oggettivo, poi, aggiunge l’Agenzia, come precisato nella risposta n. 444 dello scorso 6 settembre, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale

Ciò che conta, alla fine, è esclusivamente il rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.

Risposta 456
La stessa conclusione vale anche per l’associazione di promozione sociale decisa a effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale ) riconducibili al Superbonus (articolo 119, Dl “Rilancio). L’istante, in questo caso, chiede se in qualità di Aps può accedere a tre tipi di agevolazione, quella per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Ecobonus

Nel caso in esame, in particolare, la detrazione “barriere architettoniche”, va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila euro.

Riguardo, invece agli ulteriori quesiti, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti resi in ordine all'applicazione del Superbonus da parte di Aps con le circolari nn. 23/2022, 24 e 30 del 2020, relativamente alla sostituzione degli infissi, dove ha precisato che, nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Quindi, in relazione alle spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

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