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Normativa e prassi

Riporto delle perdite d’impresa,
nuove regole solo per l’Ires

L’eliminazione del vincolo temporale, accompagnato dall’introduzione di quello quantitativo, non trova applicazione per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria

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Vincolo del riporto entro il quinto anno eliminato e scomputo dai redditi prodotti negli esercizi successivi limitato all’80% dell'imponibile. Con la circolare n. 53/E del 6 dicembre l’Agenzia illustra le novità introdotte dalla manovra correttiva 2011 (Dl 98/2011), sulla deducibilità delle perdite pregresse. Novità che impattano esclusivamente sui soggetti Ires. Le modifiche – precisa, infatti, il documento di prassi - non riguardano le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, cui continua ad applicarsi il solo limite quinquennale fissato dall’articolo 8 del Tuir. Così come non impattano sugli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa (articolo 73, lettera c), del Tuir), in virtù del rinvio che l’articolo 143 del Testo unico fa proprio al citato articolo 8.
 
Il Dl 98/2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del Tuir.
Il primo comma, come anticipato, prevede ora che la perdita di un periodo d’imposta può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80% di quest'ultimo. L’eccedenza del 20%, non deducibile nell’esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi.
Il secondo comma si occupa delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta. La novità normativa non ha intaccato il vecchio regime: i risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.
 
Trasparenza e consolidato
La circolare si occupa anche dell’impatto che i nuovi limiti hanno nell’ambito dei regimi della trasparenza e del consolidato. Quelle prodotte prima di entrare nei 2 regimi (utilizzabili solo da chi le ha generate, senza commistione), quindi, sono soggette al vincolo dell’utilizzabilità all’80% dell’imponibile. Nessun limite, invece, per l’utilizzo immediato di quelle realizzate, in trasparenza, dalla partecipata in costanza di regime (essendo, queste, perdite di periodo; il limite dell’80% scatta solo, eventualmente, per la parte non azzerata dall’utile del socio e, perciò, riportata da quest’ultimo in avanti), così come per quello delle perdite prodotte dalla consolidante nell’ambito del gruppo, trasferibili integralmente alla fiscal unit.
 
Decorrenza
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (entrata in vigore del Dl 98/2011). L’utilizzo limitato all’80% dell’imponibile è comunque applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta precedenti, non ancora “scadute”. La regola è: la disciplina modificata si applica alle perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011; che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, vuol dire le perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010.
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