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Normativa e prassi

Riqualificazione urbana senza misura fissa

Niente agevolazioni se il piano prevede interventi su aree inedificate piuttosto che su immobili da recuperare

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Le cessioni di immobili compresi in programmi di riqualificazione urbana che non presentano finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per l'edilizia abitativa (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa). Inoltre, il conferimento di tali immobili a una Srl unipersonale genera, ai fini delle imposte dirette, plusvalenza da assoggettare a tassazione tra i redditi diversi.

Queste le conclusioni a cui giunge la risoluzione n. 181/E del 24 luglio, con cui l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello formulato da una società che chiedeva se, agli atti di conferimenti di beni immobili ricadenti in un programma integrato per la riqualificazione urbana di un quartiere di Napoli, potessero essere riconosciute le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 della legge 168/1982. Nel dettaglio, la norma citata stabilisce, per i trasferimenti nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Per rispondere al quesito, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria mettono a confronto i programmi integrati di riqualificazione urbanistica e ambientale disciplinati dalla legge regionale della Campania n. 3/1996 con i piani di recupero del patrimonio edilizio (articoli 27 e seguenti della legge 457/1978) ai quali la legge 168/1982 riserva la tassazione di favore.
Pur giungendo alla conclusione che entrambi gli strumenti urbanistici di pianificazione incidono sull'assetto territoriale, tuttavia viene individuata una sostanziale differenza: solo i piani di recupero urbano "sono strumenti di intervento su insediamenti di edilizia residenziale pubblica".
I programmi integrati, invece:

 

  • sono generalmente rivolti alla trasformazione di ambiti in cui è rilevante la presenza di aree industriali dismesse
  • talvolta prevedono interventi che determinano un assetto differente rispetto a quello esistente e/o una sostanziale riorganizzazione delle aree su cui incidono
  • possono interessare anche aree da destinare a nuova edificazione (in tal caso, l'intervento consiste soprattutto nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e non in opere di recupero edilizio-residenziale).

In particolare, nel caso in esame, il programma prevede, tra l'altro, la progettazione di un polivalente (con sale cinematografiche, punti di ristoro, uffici e parcheggi), di uno studentato, supermercato, servizi collettivi e parcheggio, di un polifunzionale (con negozi, residenze e parcheggi interrati), il progetto di sistemazione di alcune piazze antistanti la stazione (con realizzazione di negozi e parcheggi interrati), con assunzione di impegno, da parte del privato, a realizzare opere di urbanizzazione.

Di conseguenza, non è possibile assimilare i programmi di riqualificazione oggetto dell'interpello ai piani di recupero "agevolabili", e, alle cessioni degli immobili, non sono applicabili i benefici fiscali in materia di imposte indirette.

Per quanto riguarda, invece, la rilevanza - ai fini delle imposte sui redditi - della cessione dei suddetti immobili a una Srl unipersonale, la risoluzione precisa che viene a configurarsi una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir ("redditi diversi"), dal momento che si tratta di un'area destinata a essere edificata ex novo in base al piano di riqualificazione. Se invece la cessione avesse riguardato fabbricati, non si sarebbe realizzata plusvalenza, in quanto la vendita sarebbe avvenuta dopo oltre cinque anni dall'acquisto (che risulta risalire al 1975).

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