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Normativa e prassi

Risoluzione per mutuo consenso,
la tassazione è proporzionale

Se lo scioglimento dell’originario vincolo contrattuale è realizzato con apposito negozio le parti non potranno versare l’imposta di registro in misura fissa come ipotizzato dall’istante

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Gli eredi di una promissaria acquirente, deceduta dopo aver versato la caparra per l’acquisto di un immobile, che hanno manifestato la volontà di non stipulare la compravendita e d'accordo con la promittente venditrice intendono risolvere il contratto per ricevere la restituzione dell’acconto, dovranno applicare sull’atto risolutivo l’imposta di registro in misura proporzionale. È la sintesi della risposta n. 403 del 2 agosto 2022.

L’Agenzia a sostegno della sua tesi ricorda le previsioni dell'articolo 28 del Dpr n. 131/1986, secondo cui nell’ambito di una risoluzione del contratto, ai fini fiscali bisogna distinguere il caso in cui è presente una clausola risolutiva espressa da quello in cui le parti optano per la risoluzione del medesimo contratto originario con un nuovo atto: nella prima ipotesi si applica l’imposta proporzionale solo se per lo scioglimento del vincolo contrattuale è previsto un corrispettivo (unica somma da tassare) altrimenti si applicherà il registro in misura fissa.

Se invece la risoluzione è regolamentata da apposito negozio è prevista sempre la tassazione in misura proporzionale da applicare alle prestazioni derivanti dalla risoluzione e in aggiunta, all’eventuale corrispettivo, se pattuito.

Anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 24506/2018, ha precisato che il mutuo dissenso delle parti deve essere assoggettato all'imposta stabilita per il contratto base. In senso analogo, anche l'ordinanza della Suprema corte n. 5745/2018.

Nell’interpello in esame gli eredi della futura acquirente hanno manifestato, d’accordo con l’altra parte, la volontà di non procedere alla stipula mediante un apposito atto da sottoscrivere congiuntamente. Tale atto prevedeva che la somma di 50mila euro versata a titolo di caparra sarebbe stata restituita agli eredi.

L’Agenzia in conclusione, alla luce della normativa e della giurisprudenza delineate, ritiene che la fattispecie in esame rappresenti un caso disciplinato dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 131/1986 e, di conseguenza, la restituzione dell’acconto versato in occasione del contratto preliminare sconti l’imposta di registro in misura proporzionale.

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