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Normativa e prassi

Risparmio energetico e detrazione fiscale: è il risultato che conta

Sì allo sconto anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce l'intero impianto di riscaldamento

pompa di calore

Si può procedere alla detrazione fiscale del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica anche quando la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. Le condizioni sono che l'intervento, effettuato a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, comporti una riduzione dei consumi in linea con i valori stabiliti dal decreto 11 marzo 2008 del ministero dello Sviluppo economico e che il risparmio sia riferibile all'edificio considerato nel suo complesso.
Questa in sintesi la risposta dell'agenzia delle Entrate, espressa con la risoluzione n. 458/E, all'interpello di un'impresa che distribuisce sul mercato italiano impianti di climatizzazione per conto di un gruppo, di cui essa stessa fa parte, facente capo a una società straniera.

L'istante ha intenzione di effettuare, presso gli immobili dove svolge la propria attività - detenuti con contratti di locazione - lavori finalizzati alla riduzione dei consumi energetici operando modifiche agli impianti di riscaldamento già esistenti.
In sostanza, vuole sostituire alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario (radiatore o fan coil) e la vecchia pompa di calore del sistema di riscaldamento primario (mantenendo la caldaia autonoma esistente), con una pompa di calore ad alta efficienza. Precisa che utilizzerà principalmente beni prodotti dalle consociate del gruppo.

L'impresa, esposti i fatti, chiede se può usufruire del trattamento fiscale agevolato previsto per gli interventi volti al risparmio energetico, considerati i lavori effettuati e la provenienza dei manufatti utilizzati.

La norma in questione, introdotta dalla Finanziaria 2007, è stata prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008, che ha esteso, tra l'altro, l'applicabilità del beneficio alla sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, non menzionati dalla passata disciplina.
Lo speciale regime appare applicabile, quindi, secondo la norma, esclusivamente agli interventi che sostituiscono integralmente, con pompe di calore ad alta efficienza, i vecchi sistemi: nulla da fare in caso di semplice sostituzione di "alcune unità terminali" ovvero della "vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo".

Da una prima lettura dei fatti, quindi, il caso descritto nell'interpello non sembrerebbe rientrare nei criteri stabiliti dalla Finanziaria 2008. Tuttavia, l'agenzia delle Entrate chiarisce che la norma agevolativa introdotta per incentivare opere di riqualificazione energetica riconosce originariamente il diritto alla detrazione non per la tipologia del lavoro effettuato, ma in base al risultato finale. Ha ragione quindi l'istante a ritenere applicabile all'ipotesi prospettata nel suo interpello il beneficio fiscale.

Sì alla detrazione del 55%, quindi, anche se la pompa di calore ad alta efficienza integra solamente il vecchio climatizzatore invernale, a condizione però che i lavori portino a un effettivo risparmio dei consumi e che la diminuzione del fabbisogno energetico ricada sull'intero edificio e non sulle singole unità immobiliari.
Lo stesso parere era del resto già stato espresso dalle Entrate con la circolare n. 36/2007.

Per quanto riguarda il primo quesito, quindi, secondo i tecnici delle Entrate, nulla osta affinché l'impresa usufruisca della detrazione del 55% fino a un massimo di 100mila euro. Ininfluente, la categoria catastale del fabbricato e se l'immobile è detenuto o posseduto dal soggetto che richiede la detrazione.

Passando al secondo quesito, non è di alcun ostacolo alla fruizione del beneficio la circostanza che i materiali utilizzati provengano direttamente dalle consociate: essenziale è che esse siano residenti in uno degli Stati appartenenti alla white list (articolo 168-bis del Tuir) e che il prezzo pattuito sia equiparabile al valore normale di mercato (articolo 9, comma 3, del Tuir).

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