Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Ristrutturazioni e riporto perdite: no al test di vitalità "ad personam"

Semaforo rosso alla richiesta di neutralizzare gli effetti sui ricavi derivanti da modifiche organizzative

flusso di denaro
Qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del cosiddetto "test di vitalità" costituisce - prima facie - un segnale di depotenziamento aziendale, da considerare ai fini della valutazione presente e prospettica dell'impresa che intende riportare le perdite. Inoltre, le voci di ricavo da computare nel calcolo sono individuabili - in linea generale - in tutti quei proventi che, in relazione all'attività svolta dalla società, possono considerarsi "caratteristici", di modo che il loro ammontare possa considerarsi indicatore della continuità e vitalità aziendale.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione 183/E del 13 luglio.

Il quesito
La società Alfa Spa, nel corso dell'esercizio 2008, ha posto in essere un'operazione di scissione societaria; più precisamente, la stessa ha trasferito, per mezzo di una scissione parziale non proporzionale, parte del proprio patrimonio (tre rami aziendali distinti) a tre diverse società a responsabilità limitata.
L'istante - avendo maturato, fino al periodo d'imposta 2007, perdite fiscali per circa 60 milioni di euro - chiede chiarimenti in merito alle corrette modalità di applicazione del test di vitalità (con particolare riferimento alla nozione di ricavi), rilevante ai fini del riporto delle perdite.

La tesi del contribuente
In via preliminare, l'istante fa presente che le ragioni economiche sottostanti l'operazione di riorganizzazione realizzata traggono fondamento dall'esigenza di adeguare la struttura societaria al nuovo assetto del mercato di riferimento, radicalmente mutato negli ultimi anni a seguito della riforma comunitaria del settore che ha comportato la riduzione delle quote di produzione da parte degli operatori.
Di conseguenza, è stato introdotto un sistema di aiuti a favore delle industrie, con la finalità di sostenere la ristrutturazione e la riconversione industriale dei siti produttivi (i.e. dismissione degli impianti, bonifica delle aree industriali e adozione di un piano sociale a favore delle maestranze colpite dalla chiusura delle fabbriche); gli operatori hanno avuto, pertanto, la necessità di rivedere in maniera radicale il proprio core business.

L'istante fa, inoltre, presente che già all'indomani dei mutamenti intervenuti nel mercato di riferimento - e, pertanto, precedentemente all'operazione di scissione in questione - la società Alfa Spa (allo scopo di garantire il mantenimento e, possibilmente, lo sviluppo dei volumi di vendita del gruppo) aveva realizzato, con effetto dal 1° dicembre 2006, il conferimento del ramo d'azienda concernente l'attività di commercializzazione e distribuzione a favore della "Alfa commerciale Spa", propedeutico alla realizzazione di un'alleanza strategica, tramite joint venture commerciale, con un primario operatore europeo del settore, il gruppo Epsilon, che ha acquistato, poco dopo il conferimento, una quota pari al 49,90% della conferitaria. In conseguenza della descritta operazione, la società istante ha cessato di porre in essere direttamente l'attività di commercializzazione, svolta - in via esclusiva - dalla propria controllata.

Ciò premesso, in merito all'applicazione al caso concreto della disposizione contenuta nell'articolo 173, comma 10, del Tuir, ai fini del riporto delle perdite da parte delle società beneficiarie, viene precisato che l'ammontare in questione risulta inferiore al limite del patrimonio netto e che il test di vitalità, con riferimento alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e ai relativi contributi, risulta ampiamente superato.

La condizione di vitalità economica, invece, non risulta soddisfatta per quanto riguarda i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, ove gli stessi fossero assunti con riguardo ai soli corrispettivi delle cessioni di beni classificati nella voce A)1 del conto economico, attesa la contrazione dei componenti positivi derivanti dall'attività caratteristica verificatasi nell'esercizio 2007, in conseguenza, in primo luogo, della modifica dell'organizzazione del gruppo intervenuta a cavallo degli esercizi 2006 e 2007 (conferimento del ramo d'azienda commerciale) e, in seconda battuta, della riforma europea del settore.

L'istante osserva, infatti, che il conferimento del ramo aziendale relativo alla commercializzazione e alla distribuzione ha, di fatto, comportato il venir meno, dal conto economico relativo all'esercizio 2007, di una specifica tipologia di ricavi, rendendo, di conseguenza, non significativo - in quanto relativo a valori non omogenei - il confronto tra i ricavi realizzati in quest'ultimo anno e quelli relativi ai due esercizi precedenti.
A suo parere, pertanto, la riduzione dei ricavi nel bilancio di Alfa Spa, verificatasi a partire dal 2007, non è il sintomo di una riduzione della vitalità operativa, ma della mera "riallocazione", presso la controllata Alfa Commerciale Spa, di una parte significativa di ricavi che negli esercizi precedenti erano realizzati direttamente dalla stessa scissa (vale a dire, quelli derivanti dalla commercializzazione).

L'istante ritiene possibile, di conseguenza, "depurare" - al fine di rendere omogenei i termini del confronto - il dato relativo ai ricavi realizzati negli esercizi 2005 e 2006 (sottraendo ai ricavi complessivi quelli derivanti dalla commercializzazione) di modo che il test di vitalità possa risultare superato.

In secondo luogo, la riforma europea del settore ha compresso significativamente le quote di produzione e, di conseguenza, i ricavi caratteristici; a fronte di tale situazione, sono stati concessi ai produttori contributi comunitari aventi "(anche) natura di proventi sostitutivi dei mancati ricavi" che sono stati classificati, nel bilancio 2007, tra i proventi straordinari, alla voce E 20) del conto economico, in quanto "si è ritenuto corretto dare separata evidenza, nella parte straordinaria del conto economico, a questo provento, stante la prevalenza del suo carattere non ricorrente e essenzialmente collegato ad un intervento straordinario di ristrutturazione aziendale".
Tuttavia, la società ritiene che tale provento - a prescindere dalla sua collocazione in bilancio - rientri nella nozione di "ricavi e proventi dell'attività caratteristica" di cui all'articolo 172, comma 7, del Tuir, e quindi rilevante ai fini del test di vitalità; più precisamente, secondo l'interpellante, "possono essere considerati "ricavi e proventi dell'attività caratteristica" tutti quelli qualificabili, ai fini tributari, quali ricavi e/o sopravvenienze attive (rectius: proventi) che comunque sono conseguiti dall'impresa per effetto dello svolgimento dell'attività caratteristica, a prescindere dalla loro natura ordinaria o straordinaria e, quindi, della loro collocazione nel conto economico".

Il parere dell'Amministrazione finanziaria
La questione interpretativa sottoposta all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda la corretta modalità di applicazione del cosiddetto "test di vitalità", con riferimento ai ricavi e ai proventi derivanti dall'attività caratteristica e, in particolare, con riguardo alle voci di conto economico da considerare al fine del calcolo dell'indicatore di vitalità economica in esame.

In proposito, l'agenzia delle Entrate ha osservato come la disposizione antielusiva in materia di riporto perdite in ipotesi di scissione (che rinvia all'analoga disposizione prevista per le fusioni) preveda un confronto, in un intervallo temporale triennale, tra specifiche voci di bilancio, ritenendo tale raffronto significativo ai fini che interessano, in quanto sintomo di costanza reddituale e vitalità economica; in quest'ottica, qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del test costituisce - prima facie - un segnale di depotenziamento aziendale che rileva ai fini della valutazione presente e prospettica dell'impresa.

Non risulta possibile, pertanto, modificare l'applicazione del test di vitalità al fine di neutralizzare eventuali effetti sui ricavi derivanti da modifiche organizzative e/o produttive.

Inoltre, la risoluzione chiarisce che le voci di ricavo da valutare ai fini del calcolo del test sono individuabili, in linea generale, in tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi "caratteristici", nel senso che devono avere natura ricorrente e contrapporsi ai costi caratteristici, di modo che il loro ammontare possa considerarsi indicatore della continuità e vitalità aziendale; caratteristiche queste non riferibili ai contributi straordinari ("aiuti alla ristrutturazione") ricevuti dalla società istante.

In altre parole, rilevano, ai fini del calcolo del test di vitalità, esclusivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni, indicate alla voce A)1 dello schema di conto economico, e i proventi della successiva voce A)5 riconducibili all'attività caratteristica dell'impresa; in casi particolari, come, ad esempio, per le società holding di partecipazioni, che classificano i proventi dell'attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come "ricavi di cui all'art. 2425 del c.c.", è consentito considerare ai fini del calcolo, oltre alle predette voci di conto economico, anche i proventi finanziari, iscritti nelle voci C)15 e C)16.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ristrutturazioni-e-riporto-perdite-no-al-test-vitalita-ad