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Normativa e prassi

Rivalutazione beni d'impresa. Affrancamento ok con la prima rata

L'eventuale omissione delle due successive non fa venir meno l'operazione

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L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (previsto dal comma 472, articolo 1, della Finanziaria 2006) si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva. In particolare, qualora si decida di eseguire il pagamento in tre rate annuali, è il versamento della prima rata che perfeziona l'operazione di affrancamento. L'omissione delle successive, quindi, non fa venir meno la possibilità di utilizzare il valore rideterminato, fermo restando l'iscrizione a ruolo degli importi non versati. A queste conclusioni è giunta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E.

I commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) prevedevano la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa, consentendo l'operazione con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

In particolare, la citata legge finanziaria prevedeva due diversi tipi di rivalutazione: una generale, che riguarda tutti i beni, a esclusione delle aree fabbricabili (commi da 469 a 473), e una specifica per le aree fabbricabili con peculiari caratteristiche (commi da 473 a 475).

La rivalutazione dei beni d'impresa (beni ammortizzabili e non, partecipazioni e aree fabbricabili) doveva essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004, ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2005.

L'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio, doveva essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione era eseguita (ossia il 20 giugno 2006 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
In contropartita della rivalutazione, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000, stabiliva la necessità di imputare al capitale, o accantonare in una speciale riserva, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione operata, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva.

Il saldo attivo di rivalutazione non poteva, a ogni modo, essere utilizzato dall'impresa, salva la possibilità di procedere al suo affrancamento versando un'imposta sostitutiva del 7%, applicata sull'importo del saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva.

Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento del saldo sono stabilite dal comma 472 della legge finanziaria per 2006. In particolare, l'imposta deve essere "obbligatoriamente" versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10% nel 2006, 45% nel 2007, 45% nel 2008.

Sulle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva l'Amministrazione finanziaria, con la circolare del 13 febbraio 2006, n. 6/E, aveva chiarito che il contribuente, oltre alla rateizzazione prevista dalla norma, poteva comunque provvedere al versamento anticipato dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione.

Con la risoluzione n. 55/E, l'agenzia delle Entrate ha ora precisato un ulteriore aspetto del versamento riguardante la "nascita" dell'operazione di affrancamento. In altre parole, considerata l'obbligatorietà del versamento, l'operazione di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva.
Pertanto, per i contribuenti che hanno anticipato il versamento dell'imposta sostitutiva, l'operazione di affrancamento si è perfezionata con il pagamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione, nel termine previsto dalla norma per il versamento della prima rata.

Per le imprese che, invece, hanno deciso la rateizzazione in tre rate annuali, è il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'operazione di affrancamento. In altre parole, è con il regolare versamento della prima rata, per un importo almeno pari alla misura percentuale prevista, che il contribuente manifesta l'effettiva volontà di voler procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Ne deriva che l'eventuale omissione delle successive rate non fa venir meno l'operazione di affrancamento, posto che la stessa si è già perfezionata con il versamento della prima rata. Ovviamente gli importi non versati, relativi alle rate successive, sono iscritti a ruolo e il contribuente, per tali importi, può regolarizzare la propria posizione utilizzando la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
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