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Normativa e prassi

Rivalutazione beni e partecipazioni:
l’Agenzia chiarisce le nuove regole

All’operazione non può essere attribuita rilevanza esclusivamente civilistica, iscrivendo un maggior valore contabile senza il versamento dell’imposta sostitutiva

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La circolare n. 13/E del 4 giugno chiarisce le due discipline opzionali introdotte con i commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), vale a dire la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e/o al riallineamento dei valori.
Si tratta di norme già introdotte in passato dal legislatore che consentono, previo versamento di un’imposta sostitutiva, di beneficiare di un maggior valore fiscale utile in sede di determinazione delle quote di ammortamento o di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.
In particolare, con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si beneficia di un ulteriore incremento nel limite del valore economico del bene.
La rivalutazione, inoltre, può essere effettuata solo dai soggetti che redigono il bilancio secondo i criteri del codice civile, mentre il riallineamento anche dai soggetti Ias/Ifrs adopter.

Con specifico riferimento alla disciplina di rivalutazione, occorre ricordare che i beni devono risultare iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 sia in quello dell’esercizio successivo. La rivalutazione, inoltre, deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001.
Per quanto riguarda il riallineamento, invece, bisogna evidenziare che possono essere riallineati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2012 a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio 2013: l’adeguamento al valore contabile, infatti, è effettuato nel bilancio 2013 considerando i decrementi che si sono verificati in tale ultimo esercizio.

Ciò premesso, la circolare in esame – nel ribadire taluni chiarimenti relativi alle precedenti leggi di rivalutazione e riallineamento (cfr circolare n. 18/2006 e circolare n. 11/2009) – contiene alcune importanti precisazioni.

I beni e i soggetti interessati alla disciplina
In primo luogo, la circolare ribadisce che possono beneficiare della rivalutazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, ivi comprese le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
I beni che possono essere rivalutati, invece, sono tutti quelli d’impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Non possono essere rivalutati, invece, i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, eccetera).
La circolare precisa, infatti, che – per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione – non possono essere rivalutati tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce.

Gli effetti fiscali della rivalutazione
La circolare chiarisce che è necessario attribuire rilevanza fiscale, con il versamento dell’imposta sostitutiva, alla rivalutazione operata in bilancio.
In altri termini, non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire iscrivendo un maggior valore contabile senza il versamento dell’imposta sostitutiva.

Il maggior valore iscritto nel bilancio del 2013 si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’1 gennaio 2016.
A partire da tale data, si potrà beneficiare degli effetti fiscali della rivalutazione, come, ad esempio, nel calcolo delle quote di ammortamento o nella determinazione del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione.
Per usufruire della rivalutazione, tuttavia, è necessario non cedere a titolo oneroso, assegnare ai soci, destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore i beni rivalutati in data anteriore all’1 gennaio 2017.

Il versamento dell’imposta sostitutiva
Con riferimento al versamento dell’imposta sostitutiva, la circolare recepisce le indicazioni contenute nel recente decreto legge 66/2014 (articolo 4, comma 11), che ha modificato il versamento in tre rate annuali introducendo il pagamento in un’unica soluzione.
In definitiva, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014.
Si ricorda, al riguardo, che il versamento può avvenire entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse. L’importo dovuto, inoltre, può essere compensato, come prevede l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

La circolare ricorda, infine, che è possibile versare un’imposta sostitutiva anche per rendere “libera” la riserva da rivalutazione, ossia l’importo iscritto nel passivo di bilancio e pari al valore attribuito ai beni rivalutati.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, in questo caso, non è obbligatorio, ma consente di distribuire liberamente la riserva senza che la stessa concorra a formare il reddito imponibile della società che effettua la distribuzione.
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