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Normativa e prassi

Robin tax ed eccedenze a credito.
Ad ogni uso la sua sezione

Dove riportarle in Unico Sc 2012, se per il 2011 la maggiorazione sul settore petrolifero e dell’energia elettrica non è più dovuta, è una questione di “scelte”

La sezione della dichiarazione in cui indicare del credito derivante da Unico Sc 2011, da parte di una società soggetta alla Robin tax per il 2010 ma non per l’anno successivo, dipende dall’uso che si intende fare dell’eccedenza. Questa è la regola generale, espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 87/E del 14 settembre. Documento con il quale l’Amministrazione ha illustrato le modalità di recupero dell’eccedenza a credito relativa all’addizionale Ires “per il settore petrolifero e dell’energia elettrica”, nei casi in cui la società, per il venir meno dei requisiti fissati dalla norma, non sia tenuta a compilare, in Unico 2012, la sezione ad hoc, XI-A del quadro RQ.
 
Il dubbio, in sostanza, ruotava intorno alla “necessità” di indicare l’eccedenza a credito, derivante dalla dichiarazione precedente, nella sezione II del quadro RX (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione), oppure in quella XI-A del quadro RQ43, anche se per il 2011 non si era assoggettati alla Robin tax.
 
L’Agenzia ha ricordato che l’indicazione nella sezione II del quadro RX di Unico Sc vincola le eccedenze a uno di questi utilizzi:
  • richiesta di rimborso
  • compensazione orizzontale fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione
  • cessione, nell’ambito della tassazione di gruppo, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.
 
Quindi, la società che volesse prendere una di queste 3 strade può correttamente riportare l’eccedenza nella sezione II del quadro RX, senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.
 
Viceversa, la stessa eccedenza va indicata nella sezione XI-A del quadro RQ nel caso la compagine, prevedendo di essere nuovamente assoggettata alla Robin tax nei successivi periodi d’imposta, intendesse mantenere la possibilità di utilizzare il “credito” a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro.
 
In tale seconda ipotesi, la casella del frontespizio “Addizionale Ires” non va barrata, compilando esclusivamente le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale - Eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, e riportando l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico Sc 2012.
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