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Normativa e prassi

Sanificazione ambienti di lavoro:
con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021; i beneficiari dello sconto possono optare per la cessione dello stesso fino alla la stessa data

sanificazione

Alla luce delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione del credito d’importa per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”).

Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.

L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 ("Rilancio"), al fine di incentivare l'adozione di  misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).

Al riguardo, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che i beneficiari di tale bonus, tra gli altri, possano, anziché utilizzarlo direttamente, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (vedi articolo "Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute").
Quindi, con il citato provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta
  • le modalità e i termini con i quali i beneficiari dello sconto, anziché l’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, compresi  istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, per il tax credit “sanificazione ambienti di lavoro” è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021 ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Su questo è intervenuto l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021, la n. 178/2020 che ha stabilito che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021
  • i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento odierno recepisce queste disposizioni e apporta le necessarie modifiche a quanto disposto dalla direttoriale del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

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