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Normativa e prassi

Sanzioni da accertamento esecutivo:
le istruzioni e i numeri per pagarle

Istituiti quattro codici tributo per consentire il versamento delle penalità dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole nei confronti di chi ha presentato ricorso

manuale istruzioni
A seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento - introdotta, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’articolo 29 del Dl 78/2010 - gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati.
 
La risoluzione n. 95/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle imposte e dei relativi interessi gli importi dovuti in fase di contenzioso per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
 
Con la risoluzione n. 78/E del 20 luglio sono stati invece istituiti i codici tributo per versare, sempre mediante F24, le sanzioni dovute in caso di sentenza sfavorevole:
  • 9970, per le sanzioni relative a tributi erariali
  • 9971, per le sanzioni relative all’Irap
  • 9972, per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef
  • 9973, per le sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef.
 
I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I valori da indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno ricavati dall’atto di accertamento.
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