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Normativa e prassi

Scadenze vicine per il 730/2013:
le indicazioni per gli operatori

Disponibile la circolare con cui il Fisco effettua la ricognizione degli adempimenti e delle procedure in vista del consueto appuntamento annuale con la denuncia dei redditi

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Arriva il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale ai contribuenti che presentano il modello 730.
La circolare n. 14/E del 9 maggio, per garantire una maggiore chiarezza nella consultazione, differenzia in base alle diverse tempistiche e modalità tutti gli adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta, i Caf e i professionisti abilitati.
 
Il documento di prassi evidenzia in particolare la convenienza a scegliere, quando possibile, il 730 piuttosto che Unico Persone fisiche. A beneficiare di tale vantaggio sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, che hanno in tal modo la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta scaturente dalla dichiarazione direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre). Nell’ipotesi contraria, se il dichiarante è a debito con l’erario, le somme verranno trattenute dalla retribuzione (da luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga, eventualmente con rateizzazione.
 
E’ possibile rivolgersi alternativamente al proprio sostituto di imposta, se presta assistenza fiscale, oppure a un Caf per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato.
 
Il contribuente che decide di avvalersi del proprio sostituto di imposta deve di presentare il 730/2013 entro il 16 maggio. Nel modello, debitamente compilato e sottoscritto, devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Tutta la documentazione comprovante i dati dichiarati, che non è necessario produrre in tale sede, dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2017, per esibirla in caso di richiesta degli uffici del Fisco.
Entro il 14 giugno, al dichiarante sarà consegnata la copia della denuncia dei redditi elaborata, con il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), che potrà essere sottoscritto anche attraverso sistemi di elaborazione automatica. Tali dati dovranno poi essere trasmessi, telematicamente, entro l’1 luglio, a cura dell’intermediario, all’Agenzia delle Entrate.
 
Modalità e tempistiche parzialmente diverse, invece, per i contribuenti che si rivolgono a Caf o a professionisti abilitati. In questo caso, infatti, il dichiarante ha tempo fino al 31 maggio 2013 per presentare il 730, che dovrà in tal caso essere corredato di tutta la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nello stesso, all’esito della quale sarà rilasciato il visto di conformità. Tutti i giustificativi degli oneri deducibili e delle detrazioni fruite in dichiarazione dovranno comunque, anche in tal caso, essere conservati a cura del contribuente fino al 31 dicembre 2017.
Entro il 17 giugno, il Caf o il professionista abilitato consegnerà al contribuente copia del modello, elaborato in base ai controlli eseguiti, corredata del prospetto di liquidazione 730-3. Fissato anche in questo caso all’1 luglio il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni.
 
La circolare ribadisce l’obbligo, introdotto nel 2012, per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga. Dallo scorso anno, infatti, tutti i sostituti d’imposta devono ricevere, in via telematica, i dati dei 730-4, tramite l’Agenzia delle Entrate, ad esclusione dell’Inps e del ministero dell’Economia e delle Finanze. I sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo nel 2011 o nel 2012 e non devono apportare modifiche ai dati segnalati, non sono tenuti alla comunicazione.
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti procederà comunque all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni, nei tempi stabiliti, sulla base dei dati contenuti nei prospetti di liquidazione (mod.730-3) da lui elaborati. Il flusso telematico per il tramite dell’Agenzia riguarda infatti esclusivamente i risultati contabili (mod.730-4) trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati ai quali i dipendenti autonomamente hanno richiesto l’assistenza fiscale.
 
È stata infine prevista anche per quest’anno la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell’Imu dovuta per l’anno 2013. In tale caso, in sede di conguaglio, il sostituto sarà tenuto a rimborsare l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento Imu.
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