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Normativa e prassi

Scaffalature portanti del magazzino,
incluse nell’iperammortamento

L’agevolazione è applicabile, con effetto retroattivo, anche al costo della scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione che costituisce parte del sistema costruttivo del fabbricato

immagine di un magazzino con movimentazione con scaffali automatizzati

Una società che nel 2018  ha acquistato un magazzino automatizzato per lo stoccaggio di prodotti usufruendo del cosiddetto "iperammortamento" per le sole componenti impiantistiche, può, avvalendosi dell’articolo 3-quater del Dl n. 135/2018 (decreto semplificazioni), accedere al beneficio anche per la parte di costo delle scaffalature, inizialmente esclusa perché oggetto di stima castale. Al riguardo non sarà necessario allegare una nuova perizia giurata essendo sufficiente allegare alla vecchia perizia una semplice dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n.408 del 10 ottobre 2019.

Beneficio valido per l’investimento periziato nel 2018
L’istante sostiene di aver incluso fra gli investimenti agevolabili le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti escludendo, invece, le voci di costo oggetto di stima catastale, in linea con le precisazioni della risoluzione n. 62/2018, secondo cui sono “agevolabili con il super/iperammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti”.

Tuttavia, alla luce della precisazione contenuta nel decreto Semplificazioni 2017 (articolo 3-quater, comma 4, Dl 135/2018), secondo cui “Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato”, l’istante chiede se tale previsione si può applicare con effetto retroattivo anche agli investimenti realizzati, interconnessi e già periziati nel 2018 e se, in tal caso, sia necessaria una perizia che rettificasse il precedente importo o si possa produrre un altro documento meno oneroso per l’azienda e da chi debba essere rilasciato. L’interpellante infine l'istante vuole sapere se la maggiorazione del costo spettante debba essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile o se debba seguire la durata fiscale dell'ammortamento del magazzino.

L’Agenzia, precisando che il dubbio interpretativo della società concerne le modalità di fruizione dell’iperammortamento relativamente ai costi riguardanti la scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione, descrive un excursus sulla disciplina dell’iperammortamento, introdotta dall’articolo 1, comma 9 della legge di Bilancio 2017 e prorogata con le successive leggi di Bilancio 2018 e 2019. Quest’ultima oltre a rinnovare l’agevolazione ha rimodulato le percentuali di maggiorazioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, nessuna maggiorazione sulla parte che eccede i 20 milioni di euro).
Riguardo le strutture agevolabili, l’Agenzia ricorda i documenti di prassi (circolare n. 4/2017 e risoluzione n. 62/2018) che, in sostanza, hanno chiarito che sono agevolabili con il super/iperammortamento le sole “componenti impiantistiche” dei magazzini autoportanti, mentre le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, rappresentando elementi propri del fabbricato - unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture - sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni” e, come tali, sono escluse dall'agevolazione.
Nella ricostruzione della disciplina, l’Agenzia sottolinea come la legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) istitutiva dell’agevolazione, ha ammesso al beneficio i "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", senza distinguere tra i magazzini non costituenti fabbricati e quelli della stessa tipologia, oggetto di accatastamento. In tal senso, anche la circolare n. 4/2017, in linea con la norma, nel dettare le istruzioni applicative della disciplina, non ha operato alcuna distinzione tra le due fattispecie.
L’Agenzia quindi pone l’accento sulla possibile disparità di trattamento degli investimenti, poiché, nel caso di magazzini automatizzati "autoportanti" le scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione, costituendo elementi essenziali del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, rilevano ai fini delle determinazione della rendita catastale. Il legislatore, con la norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 4 dell'articolo 3-quater del Dl n. 135/2018, ha eliminato ogni eventuale discriminazione sul punto, assicurando identità di trattamento ad entrambe le tipologie di investimento (magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento). Di conseguenza, ritornando al caso in esame, l’impresa potrà applicare tale norma con effetto retroattivo agli investimenti realizzati interconnessi e già periziati nel 2018 che potranno, così, beneficiare interamente dell’iperammortamento.

Non serve una nuova perizia
Infine, in merito alla secondo chiarimento richiesto dell'istante sulla necessità o meno di produrre una nuova perizia comprensiva delle voci di costo soggetta a stima catastale, l’Agenzia evidenzia che nel caso in esame non è necessario procedere a una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla quella precedente una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.

Coefficiente di ammortamento
Infine, riguardo al coefficiente di ammortamento fiscale (decreto Mef del 31 dicembre 1988) applicabile alle scaffalature autoportanti alla luce della loro duplice natura, impiantistica e immobiliare, l’Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione della vita utile, espressa tramite appunto il coefficiente fiscale di ammortamento, delle scaffalature in esame, le funzioni “immobiliari” svolte da queste ultime assumano un ruolo preponderante rispetto alle quelle “impiantistiche”. Infatti, le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di "struttura portante", in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell'edificio e ciò implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe meno anche il fabbricato, di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, la maggiorazione relativa all'iperammortamento fruibile per il costo delle scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.

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