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Normativa e prassi

Scambio partecipazioni azionarie:
realizzo controllato condizionato

Il principio della neutralità indotta previsto dal Tuir si applica solo quando l’operazione di conferimento è effettuata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017, rispondendo a un’istanza di interpello, fornisce un interessante chiarimento in materia di scambio di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riguardo all’ambito applicativo della relativa disciplina.
 
Il quesito
All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di fornire la propria interpretazione circa l’applicabilità o meno dell’articolo 177, comma 2, Tuir, a una operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento in cui la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti (nel caso di specie, due società di diritto inglese residenti in Inghilterra).
 
La nozione comunitaria di scambio di partecipazioni
La nozione di scambio di partecipazioni è di origine comunitaria. La direttiva 2009/133/Ce del Consiglio, del 19 ottobre 2009, qualifica scambio di azioni “l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio” (articolo 2, comma 1, lettera e).
 
La disciplina interna: articolo 177 Tuir
Nell’ordinamento, interno lo scambio di partecipazioni è disciplinato dall’articolo 177 Tuir, che prevede due distinte modalità di realizzazione: permuta e conferimento.
 
Lo scambio di partecipazioni attuato mediante permuta è disciplinato dal comma 1 della disposizione, seconda cui la permuta, mediante la quale “uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir (soggetto acquirente), acquista o integra una partecipazione di controllo (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cc) ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in un altro “soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b)” (soggetto scambiato), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”.
L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale prevista dall’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3, del Tuir.
 
Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, invece, è regolato dal successivo comma 2, in base al quale le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cc) ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
 
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Con specifico riferimento alla disciplina dello scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento (articolo 177, comma 2, oggetto dell’istanza di interpello in esame), l’amministrazione innanzitutto sottolinea che la ricordata disposizione, “pur non prevedendo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento rientranti nel relativo ambito di applicazione”, definisce un criterio per la valutazione della azioni o delle quote ricevute dal conferente in relazione esclusivamente alla contabilizzazione dell’operazione effettuata dalla società conferitaria.
In altri termini, in applicazione del principio della neutralità indotta, “è possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita”. Ne consegue, quindi, che tale regime “a realizzo controllato” fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
 
In secondo luogo, l’Agenzia si sofferma sull’ambito soggettivo della disposizione in esame, sottolineando che, seppure essa non vi faccia espresso riferimento, debbano ritenersi applicabili le medesime condizioni previste dal comma 1 in ordine allo scambio di partecipazioni mediante permuta. Se ne ricava, pertanto, la conclusione di ordine logico/sistematico secondo cui, anche per l’applicazione del regime del realizzo controllato previsto dal comma 2, è necessario che sia la società acquirente/conferitaria sia quella acquistata/scambiata siano soggetti indicati nella lettera a) dell’articolo 73 Tuir, ovverosia società di capitali residenti in Italia. Ciò appunto perché l’articolo 177 detta la disciplina unitaria dello scambio di partecipazioni complessivamente considerato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, all’operazione oggetto dell’istanza di interpello (scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento) non può essere applicato il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, Tuir, in quanto la stessa è realizzata tra soggetti non residenti.
 
Peraltro, aggiunge l’amministrazione, nel caso di specie non può essere applicato neppure l’articolo 178 Tuir, che reca la disciplina di fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi (nel caso di specie, infatti, le sue società risiedono entrambe in Inghilterra).
In conclusione, quindi, lo scambio in questione deve essere assoggettato alle ordinarie regole impositive (articolo 9, Tuir).
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