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Normativa e prassi

Scattano gli incentivi per i veicoli
più puliti. Ecotassa per chi inquina

Dal 1° marzo, bonus fino a 6mila euro per l’acquisto di auto “verdi” e malus fino a 2.500 euro per chi invece continua a scegliere quelle con alte emissioni di CO 2

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Modalità applicative delle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, legge 145/2018), sugli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e sulla tassazione progressiva per chi, al contrario, compra quelli più inquinanti, con emissioni superiori a 160 CO2 g/km. Agevolazioni anche per ciclomotori e motocicli “puliti”, ma solo in caso di contestuale rottamazione di quelli più inquinanti. Detrazione del 50% sulle spese di installazione delle colonnine di ricarica private.
Con la risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’ecobonus e sull’ecotassa, disposizioni operative a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
 
Gli incentivi per le auto “ecologiche”
La prima misura incentivante riguarda l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2.
A favore dell’acquirente, è previsto un contributo, non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, tra i 1.500 e i 6mila, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della contestuale consegna o meno per la rottamazione di un analogo veicolo omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. È riconosciuto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici rimborseranno lo sconto al venditore e, a loro volta, potranno recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite F24. Costruttore del veicolo – ricorda l’Agenzia precisa – è colui che detiene l’omologazione e rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità di quanto certificato.
Il contributo spetta per i veicoli acquistati (anche in leasing) e immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa.
 
Le imprese costruttrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto (a esse tempestivamente trasmessi dal venditore) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.
La risoluzione precisa che, se contestualmente all’acquisto avviene la consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.
Se il venditore, entro quindici giorni, non avvia alla demolizione il veicolo usato consegnato dall’acquirente o non ne richiede la cancellazione per demolizione, l’impresa produttrice o importatrice non potrà beneficiare del credito d’imposta.
 
Bonus rottamazione per le moto
Agevolazioni anche per gli acquisti di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.
In particolare, è previsto il riconoscimento, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto da parte del venditore, di un contributo pari al 30%, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso di consegna per la rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
Il bonus, non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che poi recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta.
Per fruire del contributo, sono previsti l’obbligo di demolizione del veicolo usato, la richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista e il divieto di reimmettere in circolazione i veicoli usati.
 
La norma prevede specifici obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, sono tenute a conservare: copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto; copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, in originale, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.
 
Detrazione per le colonnine di ricarica
Tra le misure incentivanti, anche l’agevolazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. La disposizione prevede una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Possono fruire del bonus sia le persone fisiche sia le società che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile o l’area.
La detrazione: va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; si calcola su un importo totale non superiore a 3mila euro.
Per quanto concerne le infrastrutture, devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ad esempio un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza dell’edificio stesso.
 
Ecotassa progressiva se l’auto inquina
I veicoli nuovi di categoria M1 acquistati, anche in leasing, fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 con alte emissioni di Co2 (superiori a 160 g/km) sono soggetti a una tassa progressiva parametrata alla quantità di grammi di Co2 emessi per chilometro. L’imposta si applica anche ai veicoli, già immatricolati all’estero, che poi vengono immatricolati Italia.
È dovuta quando l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione avvengono entrambi nell’arco temporale indicato (1/3/2019-31/12/2021); di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta chi ha concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28 febbraio 2019, con immatricolazione avvenuta il 1° marzo 2019.
Sono previsti quattro scaglioni di emissioni di Co2 cui l’imposta è parametrata.
Il versamento è effettuato, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione per conto dell’acquirente, tramite modello “F24 Elide”, indicando il codice tributo “3500” (vedi “Ecotassa: pronti per il versamento: pubblicato il codice tributo ad hoc”). 

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