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Normativa e prassi

Scheda carburante, addio possibile.
Prove alternative, punto per punto

Precisazioni in materia di documentazione che, se legittimata, attribuisce il diritto alla detrazione dell’Iva pagata e alla deduzione del costo nella misura spettante

pagamento elettronico
Carte di credito, di debito, prepagate: idonei sostituti anche con estratto conto “minimo”, purché intestate al contribuente che esercita l’attività economica, l’arte o la professione. Unicità del metodo di pagamento nell’anno d’imposta. Questo e altro sulla validità delle certificazioni, in tema di acquisti di carburante per autotrazione, nella circolare n. 42/E del 9 novembre. Documentazione che, se legittimata, dà diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo nella misura spettante.
 
Facciamo un piccolo passo indietro. La necessità di precisazioni in tema di “surrogati” alla scheda carburante nasce dopo la soppressione - ad opera dell’articolo 7, comma 2, lettera p), del Dl 70/2011 (“decreto sviluppo”) - dell’obbligo di tenuta di tale documento nei casi in cui gli acquisti siano effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari, residenti o con stabile organizzazione in Italia, soggetti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, Dpr 605/1973). Una modifica nota agli operatori del settore che ben conoscono l’importanza di tenere, ed eventualmente esibire, una corretta documentazione per assicurarsi il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deduzione dal reddito dei costi sostenuti per rifornirsi di carburante.
 
Procediamo per gradi. Innanzitutto, il mezzo sostitutivo della “scheda” richiede costanza e unitarietà, cioè chi sceglie di pagare il carburante con carte di debito e prepagate deve farlo per tutto il periodo d’imposta. In nessuna occasione può cambiare idea e saldare il conto cash. I due metodi, ai fini della certificazione, sono dunque alternativi: estratto conto per chi paga elettronicamente in via esclusiva, scheda carburante per chi sceglie i contanti o il metodo misto.
 
La card deve essere necessariamente intestata al “titolare” dell’attività economica, artistica o professionale.
Poiché il mezzo di pagamento elettronico può servire a effettuare ulteriori e diversi acquisti, è necessario che quelli riferiti al carburante avvengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento. Dall’estratto conto relativo alla carta devono, quindi, risaltare tutti gli elementi in grado di identificare ogni singolo “rifornimento” (ad esempio, la data, il distributore, l’ammontare del corrispettivo). Indizi rintracciabili anche in un estratto conto dal contenuto “minimo”.
Naturalmente, se il resoconto offre maggiori approfondimenti su ogni operazione, ben venga, l’attività di controllo ne trae sicuro vantaggio.
 
Nessun feeling tra carta di credito e carta fedeltà
Un altro chiarimento fornito dalla circolare specifica che la novità introdotta dal “decreto sviluppo” non interessa il sistema delle “carte fedeltà” associate a contratti di netting, attraverso i quali le compagnie petrolifere offrono ai propri clienti la possibilità di effettuare gli acquisti di carburante per i propri automezzi utilizzando un’apposita tessera magnetica. In sostanza, il gestore dell’impianto di distribuzione, a fronte di un corrispettivo, esegue una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera. Si tratta di un sistema concettualmente diverso da quello di pagamento elettronico e, quindi, fuori dall’ambito applicativo delle modifiche apportate dal Dl 70/2011.
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