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Normativa e prassi

Lo school bonus per ridurre l’Irpef
o compensare altri tributi/contributi

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi, i titolari di redditi d’impresa, invece, esclusivamente tramite modello F24

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 8 aprile 2016 del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il credito d’imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, come disposto dall’articolo 1, comma 145, della legge 107/2015.
 
Il provvedimento ribadisce, fra l’altro, la differenza nell’utilizzo dello school bonus a seconda del soggetto fruitore: le persone fisiche e gli enti non commerciali beneficiano del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi; i titolari di reddito d’impresa, invece, possono utilizzarlo, a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, solo in compensazione, attraverso il modello F24.
 
Il Dm 8 aprile 2016, in vigore da oggi, stabilisce le modalità di versamento nelle casse dello Stato delle somme in denaro destinate agli investimenti, in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (vale a dire sia statali che paritari privati e degli enti locali), per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi mirati a migliorare l’occupabilità degli studenti, nonché le modalità di assegnazione alle istituzioni scolastiche, che risultino destinatarie delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale, del 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente sull’apposito Fondo.
 
Entità e fruizione del credito
Lo school bonus, che non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è pari al 65% delle somme “donate”, entro il limite di 100mila euro per ciascuna annualità, nel corso dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 (cioè, il 2016 e il 2017 per i contribuenti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare) e al 50% delle elargizioni effettuate nel terzo periodo successivo (il 2018, per i “solari”).
Il credito d’imposta, che non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è effettuata l’erogazione ed è fruibile in tre rate annuali di pari importo; la quota non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
 
Modalità di versamento delle somme
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali siano versate sull’apposito capitolo n. 3626 del bilancio dello Stato (codice Iban IT40H0100003245348013362600).
Va effettuato un distinto versamento per ciascun istituto beneficiario, indicando nella causale, nell’esatto ordine indicato:
  • codice fiscale dell’istituzione scolastica beneficiaria
  • codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scegliendo tra C1 (realizzazione di nuove strutture scolastiche), C2 (manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti), C3 (sostegno a interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti)
  • il codice fiscale di chi effettua l’erogazione (persona fisica, ente non commerciale o titolare di reddito d’impresa). 
Assegnazioni delle risorse e adempimenti delle scuole
Agli istituti beneficiari delle erogazioni sarà erogato, in un’unica soluzione, il 90% delle somme annualmente iscritte sull’apposito Fondo.
Ogni scuola beneficiaria dovrà stipulare una convenzione (il cui schema sarà definito con un successivo decreto del Miur) con l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, erogandogli le necessarie risorse secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
Alle scuole che beneficiano delle erogazioni, in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno è riservato il 10% delle somme annualmente iscritte sul Fondo.
Gli istituti beneficiari di erogazioni, infine, dovranno pubblicare sul loro sito istituzionale, in una pagina dedicata, l’ammontare delle somme ricevute per ciascun anno finanziario e le modalità del loro utilizzo, specificando le attività da realizzare o in corso di realizzazione.
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