- sia ai fini contabili che a quelli fiscali, è possibile la capitalizzazione dell’Iva integralmente non detratta a incremento del costo del bene a cui afferisce nei casi di indetraibilità oggettiva, specifica e per opzione
- nei casi di indetraibilità da pro rata, l’imposta (indetraibile) rientra tra gli oneri diversi di gestione,
Scissione parziale: via libera alla rettifica della detrazione Iva
Per il calcolo del periodo di tutela fiscale, va considerata la data in cui beni sono stati acquisiti dalla scissa

La società beneficiaria di un’operazione di scissione parziale, che impiega i beni ricevuti in operazioni imponibili, può procedere alla rettifica della detrazione Iva non operata dalla scissa al momento dell’acquisto perché gli stessi erano utilizzati in operazioni esenti. La facoltà riconosciuta al contribuente determina effetti fiscali diversi. Ai fini Iva, la rettifica va effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano. Ai fini dell’imposta sul reddito, l’operazione riduce il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ovvero determina una sopravvenienza attiva imponibile. Sono le conclusioni cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 178/E del 9 luglio, rispondendo ai quesiti formulati, con istanza di interpello, da una società facente parte di un gruppo operante nel settore sanitario. In particolare, l’Agenzia ha riconosciuto il recupero dell’Iva (ex articolo 19 bis2, commi 4 e 7, del Dpr 633/1972) non detratta dalle società scisse all’atto dell’acquisto di beni ammortizzabili (nel caso di specie, fabbricati) acquisiti in dipendenza di operazioni di riorganizzazione, a condizione che vengano soddisfatte tutte le modalità dettate dalla legge e, segnatamente, attribuendo rilevanza, ai fini del computo del periodo di tutela fiscale, alla data di acquisto o ultimazione dei beni medesimi. Relativamente all’imposizione sui redditi, considerando che: