Le attività di animazione, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di gite o di guida turistica, che una società di trasporto passeggeri intende aggiungere alla sua attività principale, dal punto di vista fiscale sono qualificate come prestazioni generiche da assoggettare a Iva con aliquota del 22 per cento. E’ la risposta dell’Agenzia, contenuta nell’interpello n. 225/2019, alla società istante che chiede il corretto trattamento Iva da applicare a una gamma di nuovi servizi che intende offrire in occasione della stagione estiva.
L’Agenzia, in via preliminare, ricorda che l’articolo 10, comma 1, n. 14) del Dpr 633/1972, prevede l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”, intendendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali gondole o motoscafi.
Di contro sono, invece, soggette all’aliquota Iva del 5% per cento le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi (numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, introdotto dalla legge di stabilità per il 2017).
Inoltre, scontano l’Iva al 10% la prestazione per il trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché quelle di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate (Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia, alla luce del quadro delineato, rileva che i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità.
Una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Occorre che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.
Tale tesi, rileva l’Agenzia, è supportata anche da numerose pronunce di legittimità (vedi Cassazione n. 24049/2011) e dalla giurisprudenza della Corte Ue (vedi Causa C-463/16). Pertanto, non si può condividere la posizione dell’istante che riteneva i servizi accessori o complementari all’attività principale, e dunque ininfluenti ai fini Iva.
Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, il servizio che intende fornire l’istante è destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto alla mera mobilità dei passeggeri: si tratta infatti di finalità turistico-ricreative che permettono senza dubbio di qualificare le prestazioni non accessorie ma generiche e quindi da assoggettare a Iva con aliquota del 22 per cento.