Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Sconto incondizionato per abbonati. Va indicato nello scontrino fiscale

La riduzione di prezzo deve essere rilevata ad ogni operazione. Inapplicabile la “procedura di reso”

immagine dadi
Lo sconto concesso da esercizi convenzionati sulle spese effettuate dai clienti possessori di una tessera speciale, anche se gli importi corrispondenti allo sconto vengono liquidati e accreditati al cliente in un momento successivo all’operazione di acquisto, è da considerare “incondizionato”, poiché determinato sul prezzo di ogni acquisto in base a un accordo tra le parti. Di conseguenza ne va data rilevanza nello scontrino fiscale all’atto della singola operazione. La precisazione arriva con la risoluzione 152/E dell’11 giugno.
 
Il caso
La tessera di abbonamento a una squadra di calcio dà diritto ai titolari, oltre all’accesso all’impianto sportivo, di ottenere sconti presso alcuni esercizi convenzionati in misura concordata tra la società e gli esercenti.
In base alla convenzione, al momento dell’acquisto, il cliente paga l’intero corrispettivo e riceve, oltre allo scontrino fiscale, un secondo documento con l’indicazione dello sconto riconosciuto. Entro dieci giorni dalla chiusura contabile del mese di riferimento, ciascun esercente versa su un apposito conto corrente intestato a un’altra società l’ammontare complessivo dello sconto maturato nel mese dagli abbonati. Questi potranno riscuotere le somme spettanti a partire dal mese successivo presso l’agenzia bancaria, corrispondendo una commissione per le operazioni di cassa.
 
La soluzione proposta
L’interpellante chiede come debbano comportarsi gli esercenti ai fini della riduzione della base imponibile Iva.
A suo parere, lo sconto è “condizionato”, in quanto, seppure previsto dalla convenzione stipulata tra la società e l’esercente, dipende dall’emissione della distinta mensile della società terza; di conseguenza, ritiene corretto il fatto che l’esercente, non avendo evidenziato lo sconto in ogni singolo scontrino, istituisca una “pratica di reso” (secondo la procedura indicata nella risoluzione 219/2003), con emissione, al momento della sua chiusura, di uno scontrino negativo per “sconto condizionato”, pur in assenza degli scontrini originari nei confronti dei clienti.
 
Il parere dell’Agenzia
Sulla soluzione prospettata i tecnici delle Entrate non concordano, ritenendo non applicabile al caso in esame la “procedura del reso”.
Innanzitutto, l’abbuono di cui usufruisce il cliente non rappresenta uno “sconto condizionato” bensì “incondizionato”, poiché la sua misura è determinata dalla convenzione e viene applicato su ogni singolo acquisto effettuato. L’ammontare deve essere esplicitato al momento dell’emissione dello scontrino fiscale, così come previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992, secondo cui “lo scontrino fiscale deve contenere… corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche” (vedi anche risoluzione 130/2000).
La procedura adottata, che consente agli esercenti di trattenere gli importi corrispondenti agli sconti per trasferirli a fine mese nel conto corrente intestato alla società terza che, a sua volta, ridistribuisce le somme accantonate ad ogni singolo abbonato, nasce da un accordo che obbliga il negoziante, in base a una autorizzazione rilasciata dal cliente, ad accantonare gli importi degli sconti praticati.
 
Gli importi degli sconti, effettuati al momento dell’acquisto dei beni, oltre a essere evidenziati nello scontrino fiscale, in base all’accordo stipulato devono essere richiamati in un apposito documento non fiscale che l’esercente deve conservare e riportare nella propria contabilità. Per evitare la presunzione di maggiori ricavi, dovranno essere contabilizzate tutte le movimentazioni finanziarie effettuate (tra il cliente e l’esercente, tra l’esercente e la società terza, tra quest’ultima e il cliente).

L’Agenzia, infine, ritiene non percorribile la “procedura del reso” prevista per la rettifica dell’imposta, così come prospettato dall’istante nel richiamare i contenuti della risoluzione 219/2003, in quanto di tutt’altra natura era il caso esaminato in quella circostanza: si riferiva alla richiesta di rimborso da parte del cliente al momento della restituzione di merce acquistata, per la quale si esercitava il diritto di recesso.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sconto-incondizionato-abbonati-va-indicato-nello-scontrino