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Normativa e prassi

Se il biglietto è “dinamico”
l’Iva segue il prezzo massimo

Questa è la strada per l’imponibilità dei titoli gratuiti che superano il limite del 5% dei posti disponibili secondo la capienza del locale o del complesso dove si svolge l’evento

Anche nel settore dello spettacolo è stato introdotto il principio del prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti, già utilizzata nel settore dei trasporti aerei. Questo metodo prevede che il prezzo di ogni biglietto possa continuamente variare, sia in aumento sia in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate.
Con riguardo a questa peculiare modalità di vendita, all’Agenzia è stato chiesto di chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dei biglietti omaggio. Infatti, nel settore dello spettacolo, tali biglietti, quando eccedono il limite del 5% dei posti disponibili, sono imponibili ai fini Iva e la relativa imposta si applica con riferimento al prezzo praticato nelle cessioni a titolo oneroso (articolo 3, comma 5, lettera a), Dpr  633/1972).
Pertanto i biglietti gratuiti possono essere rilasciati dagli organizzatori di spettacoli, senza essere assoggettati a Iva, nel limite del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Superata la soglia, scatta l’imponibilità.
 
Con specifico riferimento al biglietto “dinamico”, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di vendita, l’Agenzia, nella risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2018, tenendo presente anche l’esigenza di scongiurare abusi, afferma che, per l’imponibilità Iva dei biglietti che superano il limite del 5%, sia corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.
 
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