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Normativa e prassi

Se c’è interesse del negoziatore,
la prestazione paga l’Iva ordinaria

Nella cessione di partecipazioni, l’imparzialità è elemento essenziale per poter ricondurre l’operazione tra quelle per le quali non trova applicazione l’imposta sul valore aggiunto

negoziazione

L’esenzione che il decreto Iva riconosce, tra le altre, alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni riguardanti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali è di tipo oggettivo: l’attività si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.
 
A originare la risposta n. 437/2020 è l’istanza di interpello presentata da una Srl, alla quale altre due società hanno affidato il compito di fare da intermediario nella vendita delle loro quote sociali, ufficializzando l’incarico mediante la stipula di un mandato con rappresentanza.
Il contribuente ritiene che il compenso percepito per l’attività di intermediazione svolta nella cessione delle partecipazioni non vada assoggettato a Iva, in quanto l’operazione rientrerebbe tra quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), Dpr n. 633/1972 (“prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7”, tra le quali, al numero 4, rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali).
 
A tal proposito, l’Agenzia ricorda come la giurisprudenza della Ue, in più di una circostanza, ha sancito alcuni princìpi fondamentali: l’esenzione in questione è di tipo oggettivo e l’attività di mediazione si sostanzia nel “fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”. In altre parole, l’imparzialità del negoziatore è elemento essenziale della fattispecie: se manca, non si ravvisa attività di mediazione. L’operazione, in assenza di attività imparziale di mediazione, non può essere ricondotta tra quelle esenti previste dal citato articolo 10, bensì tra quelle di “fare, non fare e permettere”.
 
E, nella fattispecie rappresentata, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, è emerso un interesse proprio della mandataria, vista anche la presenza, tra coloro che hanno sottoscritto l’accordo quadro stipulato tra i vari soggetti appositamente costituiti e coinvolti nell’operazione, di persone e società riconducibili ai soci e all’amministratore della stessa.
Non sussistendo il requisito dell’imparzialità in capo alla mandataria, la sua prestazione si configura come “obbligazione di fare, non fare e permettere” (articolo 3 dello stesso Dpr n. 633/1972), soggetta a Iva con aliquota ordinaria.

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