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Normativa e prassi

Se la gestione di una Rsa è globale
la prestazione è esente dall’Iva

Il regime agevolativo si applica alle attività di diversi istituti di ricovero ivi comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e quelle accessorie

anziani

Alle attività svolte da una società che si occupa della gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) si applica il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, n. 21 del Dpr 633/1972. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n.221 all’interpello del 1° luglio 2019.

La richiesta di precisazioni arriva da una società che si occupa della gestione dell’assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità sia pubbliche che private. Nel caso specifico di attività di servizi dedicati a una struttura residenziale per anziani che spaziano tra i servizi di assistenza infermieristica, di alloggio, di assistenza alla persona a quelli di animazione, la ristorazione, la consulenza dietetico-nutrizionale, la lavanderia, le pulizie e tutti quei servizi occorrenti per la gestione della residenza per anziani.
In particolare, la società istante è in procinto di sottoscrivere un contratto per la gestione globale e unitaria dei vari reparti dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri riservati agli ospiti di una Rsa gestita da un ente no profit. Il contratto prevede la fornitura per tutti i giorni dell’anno, comprese le festività, 24 ore su 24 dei servizi socio-sanitari, di quelli di ristorazione e di quelli di pulizia e sanificazione dei locali della casa di riposo.
Per tutte queste attività la società ritiene applicabile quanto stabilito dall’articolo 10, n. 21 del Dpr 633/1972 che prevede che “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili ( …) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” siano esenti Iva.

L’Agenzia delle entrate concorda con l’istante, ribadendo quanto già espresso nelle risoluzioni nn. 1/2002, 39/2004, 60/2004 e 164/2005, nelle quali si afferma che il regime di esenzione si applica alle prestazioni indicate dal momento che non è rilevante la natura giuridica di chi le effettua, ma bensì la natura oggettiva della norma.
Inoltre è stato più volte precisato che l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture e che tale agevolazione riguarda anche le prestazioni rese da terzi purché anche questi si facciano carico della gestione globale della casa di riposo.
 

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