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Normativa e prassi

Se le prestazioni sono complesse
il trattamento Iva è case by case

Non esistono disposizioni normative che permettono di determinare quando, ai fini dell’imposta, un'operazione sia da considerare composita piuttosto che autonoma

elicotteri

I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite una service station (un centro servizi, anch’esso italiano), rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio 2022, dopo aver scandagliato gli elementi del contratto stipulato fra le tre parti. Il tutto in linea con la Corte di giustizia Ue, secondo la quale per capire se, ai fini Iva, un’operazione sia complessa o unitaria, bisogna condurre una valutazione case by case.

Si è trattato, nel caso particolare, di un contratto denominato Pbh, in base al quale, per fornire un tempestivo servizio di manutenzione agli acquirenti, direttamente nello Stato di impiego degli elicotteri, il costruttore comunitario coinvolge una service station, ossia una società italiana appartenente al proprio gruppo, che agisce con mandato senza rappresentanza – cioè effettua le operazioni per conto del costruttore, ma in nome propri. Nello stesso contratto è poi previsto, che gli acquirenti versino alla service station un corrispettivo unitario fondato sulle ore di volo degli elicotteri, e, infine, che la stessa corrisponda al costruttore comunitario un corrispettivo sulla base delle ore volate, ossia parametrato all'usura dei velivoli coperti dal contratto.

L’istante chiede se le operazioni di manutenzione oggetto del contratto Pbh rientrino tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), cioè territorialmente rilevanti nel Paese del committente, vale a dire in Italia, o tra le cessioni di beni.

La risposta è sì. A parere dell’Agenzia, non esiste una norma che permetta di determinare quando ai fini Iva un'operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di giustizia Ue, della quale richiama numerose sentenze in tal senso, occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri "la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione", ivi compresa "la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad Iva un'operazione", comprovata da elementi oggettivi.
 
Quindi, senza entrare nel merito circa l'intenzione delle parti di determinazione dell'unitario corrispettivo previsto dal contratto Pbh in base alle ore di volo dell'elicottero, l’Agenzia conclude che la totalità degli elementi contrattuali, le circostanze fattuali cui essi fanno riferimento nonché le concrete e oggettive modalità, comunemente riscontrabili, di eseguire un'attività di manutenzione, sono "così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale" .
Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 22 per cento.

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