L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 27 giugno 2019, definisce le modalità tecniche attuative per la vendita e qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei ticket e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi. Sono delineate anche le modifiche ai sistemi delle biglietterie automatizzate idonei alla vendita di titoli di accesso in manifestazioni di spettacolo e intrattenimento.
Il provvedimento arriva dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 545-bis e seguenti) e dal decreto Mef del 12 marzo 2018, per aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite online e per contrastare il secondary ticketing, tutelare i consumatori, garantire l’ordine pubblico e salvaguardare il diritto di autore. Si definisce secondary ticketing il fenomeno che vede affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti web, chiedendo una commissione per il servizio. È stato riscontrato che all’interno di tali transazioni i ticket sono ceduti a un prezzo molto più alto rispetto al loro valore nominale.
Il decreto Mef, in particolare, stabilisce che la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo e intrattenimento debba avvenire tramite sistemi informatici in grado di distinguere l’accesso effettuato da un programma automatico rispetto a quello effettuato da una persona fisica, così da contrastare l’acquisto multiplo di biglietti tramite i “bot” (programmi informatici che accedono ai siti attraverso lo stesso tipo di canale utilizzato dagli utenti umani simulandone il comportamento). Con il provvedimento in esame, l’Agenzia definisce le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate che consentano, tra l’altro, di identificare, con precisione, i soggetti che richiedono alle Entrate il riconoscimento di idoneità. Chiunque intenda richiedere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di accesso può presentare apposita istanza all’Amministrazione, secondo quanto specificato nel provvedimento odierno.
In pratica l’Agenzia mette nero su bianco le regole da seguire affinché siano esattamente individuabili gli intestatari dei biglietti e i rivenditori. Stabilite anche, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche dei dispositivi utilizzati.
Ricordiamo, infatti, che dal prossimo 1° luglio, stabilisce l’articolo 545-bis della legge 232/2016, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori devono essere nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e devono riportare la chiara indicazione del nome e del cognome della persona che assiste allo spettacolo. Infatti l’accesso all’area dell’evento è subordinato al riconoscimento personale, attraverso sistemi di verifica dell’identità dei partecipanti, compresi i minorenni e in caso di mancata coincidenza il titolo di accesso perde validità.
L’Agenzia assicura la sicurezza dei sistemi di accesso che tracciano le informazioni e adottano idonee misure per la protezione dei dati e dei servizi gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. I sistemi telematici sono, infatti, dotati di protocolli sicuri di comunicazione su rete internet. Inoltre, il documento di prassi prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni e specifiche regole per assicurare un’adeguata visibilità e pubblicità, nonché l’informativa esaustiva alla platea degli utenti.
Secondary ticketing: le regole
per tutelare l’acquisto online
Terminato l’iter necessario che ha seguito la pubblicazione dello schema di provvedimento lo scorso 1° marzo, arrivano le modalità definitive per garantire la sicurezza informatica e contrastare evasione ed elusione
