Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Segnali luminosi all’aeroporto pubblico:
cessione imponibile in “split payment"

L’ente è di proprietà di un soggetto accreditato presso l’Indice delle Pa ed è, pertanto, responsabile del versamento dell’imposta sul valore aggiunto al posto del cedente

split payment

La semplice fornitura di materiali per l’illuminazione notturna dell’aeroporto di proprietà pubblica configura una mera cessione di beni e non può rientrare nel regime di non imponibilità Iva che si applica solo alle prestazioni di determinati servizi. In particolare, considerata la natura pubblica del cessionario, le fatture devono riportare la dicitura “split payment”.

È, a grandi linee, il succo della risposta n. 109/2020 fornita dall’Agenzia a una società fornitrice di sistemi di segnalazione luminosa aeroportuali, la quale, avendo ceduto a un aeroscalo materiali per impianti destinati ai voli notturni, lamenta il fatto che il proprio committente pubblico l’abbia indotta in errore, arrecando come conseguenza una verifica fiscale, chiedendole di fatturare le cessioni in regime di non imponibilità Iva (articolo 9, primo comma, n. 6), Dpr n. 633/1972) e rifiutando di accettare le fatture trasmesse dalla società in via telematica in regime di scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del decreto Iva). A questo punto, l’istante, avendo ottenuto altre analoghe commesse dall’aeroporto e volendo evitare ulteriori verifiche fiscali, chiede all’Agenzia se le forniture di materiale per impianti voli notte debbano o meno ritenersi non imponibili Iva e quali siano le corrette modalità di adempimento dell'obbligo del versamento dell'imposta, nonché le conseguenze sul piano sanzionatorio, nel caso in cui il committente continui a rifiutare di versare l'imposta in split payment.

Il ragionamento dell’amministrazione prende le mosse dall’analisi del richiamato n. 6), primo comma dell’articolo 9 del decreto Iva, che prevede la non imponibilità Iva per “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
La norma, che a ben vedere si riferisce solo ai servizi, è stata, nel corso del tempo, più volte specificata, prima dal Dl n. 90/1990 (articolo 3, comma 13) – che ha compreso nell'agevolazione anche i servizi relativi al “rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni” – poi dalla Finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 992, della legge n. 296/2006), secondo la quale “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, …, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”.

Infine, è intervenuta la stessa Agenzia con vari documenti di prassi, tra cui la circolare n. 41/2008 – nella quale viene detto che la norma introdotta dalla Finanziaria 2007 non fa altro che estendere la non imponibilità alle prestazioni relative a opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente – e la risoluzione n. 118 dello stesso anno, in cui è specificato che il regime di non imponibilità può essere applicato “alle predette prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Tali prestazioni possono, quindi, essere rese:

  • dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  • dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto(ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto)”.

In sostanza, dal quadro normativo riportato si evince che il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti a requisiti posti dall'articolo 9, primo comma, n. 6) del decreto Iva e non anche alle cessioni di beni. Nel caso in esame, i rapporti contrattuali intercorrenti tra società e aeroporto riguardano semplici cessioni di beni, utilizzati per l'illuminazione notturna dell'aeroporto, che, in quanto tali, non rientrano nel regime di non imponibilità.
L'istante, infatti, non è coinvolto in alcun intervento di manutenzione, non ha un contratto che prevede una obbligazione di risultato a favore del committente: è stato semplicemente incaricato di fornire il materiale a coloro che dovranno effettuare i lavori.
Pertanto, la fornitura dei materiali in questione si configura come mera cessione di beni che non consentono di attribuire alla società la qualifica di prestatore di un intervento strutturale riconducibile tra i servizi non imponibili ad Iva.

Motivata l’imponibilità delle cessioni in argomento, l’Agenzia passa al vaglio la seconda perplessità della contribuente relativa alle corrette modalità di fatturazione e di assolvimento dell’imposta. In particolare, la tranquillizza sugli effetti “ininfluenti” del rifiuto, da parte dell’aeroporto, di accettare le fatture trasmesse dalla società in via telematica in regime di split payment (articolo 17-ter, Dpr n. 633/1972). Infatti, l’aeroporto committente è di proprietà di un soggetto accreditato presso l'Ipa ed è destinatario delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007). Non vi sono dubbi pertanto che sia “un soggetto split payment”, tenuto ad applicare il particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva, secondo cui il fornitore deve indicare in fattura l’imposta relativa all’operazione effettuata, annotando che si tratta di “scissione dei pagamenti” o “split payment” e il committente deve versare all’erario l’imposta in luogo del fornitore (cfr circolare n. 9/2018, paragrafo 2).

Sul piano sanzionatorio, l’Agenzia osserva che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione alle operazioni dallo stesso effettuate e pertanto lo stesso è tenuto ad emettere fattura con l'apposita suddetta indicazione, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9, comma 1, Dlgs n. 471/1997.
In tema di fatturazione elettronica, conclude l’Agenzia, la e-fattura si considera trasmessa solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio (articolo 2, comma 4, del decreto n. 55/2013) e a nulla rileva l’eventuale successivo scarto da parte della Pa ricevente. Ne consegue che l’aeroporto è debitore d’imposta e, in caso di omesso o ritardato del versamento all'Erario da parte dello stesso, scatterà la sanzione prevista dall’articolo 13, Dlgs n. 471/1997.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/segnali-luminosi-allaeroporto-pubblico-cessione-imponibile