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Normativa e prassi

Selezione di bovini per allevatori,
non è attività agricola connessa

E’ rispettato il requisito soggettivo, secondo cui il lavoro principale e l’accessorio devono essere svolti dalla stessa persona, ma non quello oggettivo dell’utilizzo di una propria risorsa aziendale

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L’attività di selezione di bovini che un agricoltore effettua a favore di terzi, avvalendosi delle proprie conoscenze e competenze tecniche, non rientra fra le attività agricole connesse, indicate nell’articolo 2135 del codice civile, il cui reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% previsto dall’articolo 56-bis, comma 3 del Tuir. L’istante, infatti, più che sfruttare la propria risorsa aziendale per fornire un servizio a terzi, svolge una vera e propria attività di  intermediazione a favore del fornitore di bovini. E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 446/2021.

L’istante, un imprenditore agricolo che svolge principalmente attività di allevamento e ingrasso di bovini, riteneva che l’attività di selezione per allevatori terzi da lui svolta potesse essere compresa tra quelle “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata” di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile e che, di conseguenza, potesse fruire del ridotto coefficiente di redditività.

L’Agenzia ricorda che in base all'articolo 2135 del codice civile, “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività agricole connesse”. Le attività connesse, secondo le previsioni dell’articolo 2134 comma 3 del codice civile sono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo finalizzate alla  fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, incluse quelle di valorizzazione del territorio e quelle relative alla ricezione e ospitalità.

Anche la circolare n. 44/2002 è intervenuta a chiarire la definizione di requisito soggettivo e oggettivo stabilendo che:

  • l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali (requisito soggettivo)
  • i prodotti dell’attività dell’imprenditore devono provenire “prevalentemente” dal lavoro di coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento (requisito oggettivo)

Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia non ravvede l’esistenza di entrambi i requisiti.

Pur essendo soddisfatto il requisito soggettivo, trattandosi di un unico l’imprenditore agricolo, manca il requisito oggettivo, cioè la circostanza che l’attività connessa venga svolta sfruttando una propria risorsa aziendale rappresentata dalle conoscenze tecniche acquisite per fornire un servizio ad altri allevatori a fronte di un compenso.

Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, si tratta piuttosto di un’attività di intermediazione a favore del fornitore di bovini, dal quale riceve il compenso, proponendo ad altri allevatori i capi di bestiame dallo stesso commercializzati. Questo tipo di attività, in conclusione, non può essere considerata “connessa” a quella principale e di conseguenza il reddito non potrà fruire del coefficiente di redditività al 25%, come previsto dall’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir.

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