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Dossier

Semaforo verde al “decreto Aiuti”.
Iter concluso con l’ok dei senatori

Sono legge le misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

semaforo verde

Tante le modifiche di natura fiscale apportate durante l’esame parlamentare del Dl 50/2022: estesa a tutte le partite Iva la possibilità di acquistare dalla propria banca i crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi; istituita un’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale e per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; prorogato il bonus carburanti per le imprese della pesca; rateizzabili senza documentazione i ruoli fino a 120mila euro; crediti Pa per prestazioni professionali compensabili con somme a ruolo; bonus sociali energia elettrica e gas spettanti anche per il primo trimestre 2022; potenziati i tax credit a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo; ulteriore proroga per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport; istituito un incentivo a favore delle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia; nessun limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le società benefit.
Nella legge di conversione del “decreto Aiuti” sono confluiti anche i contenuti del Dl 80/2022 (“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale”), ora abrogato, con la precisazione che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Nella tabella che segue, le principali novità approvate dal Parlamento (Atto Senato 2668), da leggere, per una visione complessiva e più esaustiva, con l’articolo “Misure per le imprese e le famiglie nel decreto Aiuti in vigore da oggi”, pubblicato all’indomani dell’uscita in Gazzetta del Dl 50/2022.
 

Art. 1 (modificato)
Bonus sociale energia elettrica e gas
La rideterminazione per il terzo trimestre 2022, da parte dell’Arera, delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale dovrà perseguire l’obiettivo di mantenere inalterata la spesa per i clienti agevolati rispetto al trimestre precedente.
I bonus sociali elettricità e gas spettano anche per il primo trimestre 2022, ma in relazione a tale periodo la soglia Isee da tenere a riferimento per il loro riconoscimento è quella in vigore prima (8.265 euro), più bassa dell’attuale fissata a 12mila euro. L’Arera dovrà predisporre una specifica comunicazione da allegare alle fatture per i clienti domestici, contenente le modalità per poter fruire dei bonus e i recapiti telefonici cui rivolgersi.
Art. 1-ter (nuovo)
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022
(è il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 80/2022)
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sono annullate, anche per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Art. 1-quater (nuovo)
Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022
(è il contenuto dell’articolo 2 dell’abrogato Dl 80/2022)
Per continuare a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale: l’Iva è ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (in caso di contabilizzazione basata su consumi stimati, l’aliquota agevolata si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei mesi); l’Arera, per il terzo trimestre 2022, dovrà mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore nel secondo trimestre, riducendole ulteriormente, nel limite di 240 milioni di euro, soprattutto per gli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi annui.
Art. 2 (modificato)
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Relativamente al bonus per le imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW e a quello per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle “gasivore”, si prevede che, se l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisce dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel primo trimestre 2019, quest’ultimo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviargli, su richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2022. L’Arera, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il mancato invio della comunicazione da parte del fornitore. La concessione dei bonus per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale deve avvenire nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato in regime de minimis. (commi 3-bis e 3-ter – nuovi).
Art. 2-bis (nuovo)
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Destinati 30 milioni di euro per riconoscere un’indennità una tantum di 550 euro, che non concorre alla formazione del reddito Irpef, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. Si accede al beneficio se, alla data della domanda, non si è titolare di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato né si percepisce la Naspi o alcun trattamento pensionistico.
Art. 3 (modificato)
Credito d’imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus
Aiuti per un milione di euro alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe ambientale Euro V o Euro VI. Sarà un decreto interministeriale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, a stabilire le modalità di attuazione (commi da 6-bis a 6-quater – nuovi).
Art. 3-bis (nuovo)
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca
Prorogato al secondo trimestre 2022, per le sole imprese esercenti la pesca, il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, comprovato mediante le relative fatture e al netto dell’Iva, già riconosciuto per il primo trimestre anche alle imprese esercenti attività agricola (articolo 18, Dl 21/2022 – vedi “Decreto Ucraina-bis - 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca”).
Art. 6 (modificato)
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Istituito dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni in cui si trovano le concessioni. Modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo di tali risorse saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti” (commi 2-quater e 2-quinquies – nuovi).
Art. 14 (modificato)
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Ampliata la platea degli “acquirenti finali” che possono acquistare dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi: non più soltanto i “clienti professionali privati” correntisti della cedente o della capogruppo, ossia chi - secondo il Regolamento degli intermediari - “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007), cioè, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni, bensì tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In altre parole, i crediti sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.
 
Art. 15-bis (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di liquidità
Per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, è stata modificata la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973). Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”: è innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro); passa da 5 a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Se si verifica tale circostanza, non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico (fino a oggi, era possibile previo pagamento di tutte le rate scadute), ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Nell’ipotesi di decadenza riferita a richieste presentate prima del “decreto Aiuti”, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute.
Art. 20-ter (nuovo)
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione
Estesa la platea dei soggetti che possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater, Dpr 602/1973): tale facoltà è riconosciuta, oltre che nel caso di somministrazione, forniture e appalti, anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (è abrogata, di conseguenza, la norma – articolo 12, comma 7-bis, Dl 145/2013 – che rimandava a un decreto ministeriale la disciplina della materia). La diposizione si applica anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Art. 23 (modificato)
Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo
Il bonus per potenziare l’offerta cinematografica nelle sale (articolo 18, legge 220/2016), riconosciuto per il biennio 2022-2023 nella misura del 40% dei costi di funzionamento, è ulteriormente incrementato al 60% in caso di piccole o medie imprese (comma 1 – modificato).
Sempre per gli anni 2022 e 2023 e sempre con riferimento alle piccole e medie imprese, il credito d’imposta per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale stesse (articolo 17, legge 220/2016), è innalzato al 60%, rispetto al 40% previsto a regime (comma 1-bis – nuovo).
Per rilanciare il sistema musicale italiano, è elevato da 800mila euro a 1,2 milioni di euro l’importo massimo del credito d’imposta del 30% riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo in relazione ai costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali (articolo 7, comma 1, Dl 91/2013). L’applicazione della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 1-quinquies e 1-sexies – nuovi).
Art. 25-bis (nuovo)
Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia
Per le imprese con sede operativa in Italia che partecipano a fiere internazionali organizzate nel nostro Paese arriva un buono del valore di 10mila euro, da utilizzare per chiedere il rimborso, nella misura del 50%, delle spese e degli investimenti sostenuti per partecipare a quelle manifestazioni. Il buono sarà rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate (34 milioni di euro), previa presentazione di una richiesta telematica attraverso un’apposita piattaforma che dovrà essere resa disponibile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”.
Art. 32-bis (nuovo)
Indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Previsto il riconoscimento, nel 2022, di un’indennità una tantum al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo di riconoscere l’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel Pnrr. Un decreto del direttore dell’Inl dovrà determinare i criteri e le modalità per l’attribuzione dell’indennità, nei limiti delle risorse disponibili (11.237.463 euro).
Art. 36-bis (nuovo)
Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative
Precisata, con una norma interpretativa, quindi con efficacia retroattiva, la portata di alcune agevolazioni Iva previste per i servizi di trasporto di persone: le stesse si applicano anche se le prestazioni sono rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dal soggetto che le eroga, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori. In particolare, si tratta: · dell’esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (articolo 10, comma 1, n. 14, Dpr 633/1972) · dell’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (tabella A, parte II-bis, numero 1-ter, allegata al Dpr 633/1972) · dell’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per le prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito, escluse quelle indicate nei due punti precedenti (tabella A, parte III, numero 127-novies). L’interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Art. 39 (modificato)
Disposizioni in materia di sport
Prorogati al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e già sospesi, prima fino al 30 aprile, dalla legge di bilancio 2022 e, successivamente fino al 31 luglio 2022, dal Dl 17/2022 (vedi “Il fisco nel decreto Energia – 2: sport, imposte sospese più a lungo”). Le somme in questione andranno versate in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, senza sanzioni né interessi (comma 1-bis – nuovo).
Art. 43 (modificato)
Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
Fissati due paletti per i Comuni capoluoghi di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro che, per accedere ai contributi salva-conti previsti dai patti sottoscritti con il Governo, si avvarranno delle misure previste dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 572, legge 234/2021), tra cui l’aumento dell’addizionale all’Irpef e l’istituzione di un’addizionale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale: nel primo caso, l’incremento non potrà essere superiore a 0,4 punti percentuali; nel secondo caso, l’importo del tributo non potrà andare oltre i 3 euro per passeggero. Ricordiamo che la stessa procedura è attivabile anche dai Comuni sede di città metropolitane diversi da quelli indicati nel comma 567 e seguenti della legge 234/2021 e dai Comuni capoluoghi di provincia diversi dai precedenti, con debito pro-capite superiore a 1.000 euro.
Art. 48-bis (nuovo)
Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina
In riferimento ai natanti attribuibili a soggetti russi e congelati a seguito della crisi bellica ucraina, è disposto che le imbarcazioni e le navi da diporto che, per tale motivo, non risultano più iscritte ad alcun registro pubblico possono essere iscritte nei registri italiani sulla base della sola presentazione del provvedimento di congelamento, avvalendosi prioritariamente, per la loro custodia, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, messe a disposizione a titolo gratuito. Nel periodo di efficacia del congelamento, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi il cui presupposto è la titolarità del diritto di proprietà o il possesso delle imbarcazioni; tali importi saranno dovuti dal titolare del bene all’atto dell’eventuale cessazione della misura di congelamento, dietro liquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Art. 51-ter (nuovo)
Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2
Differito dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo vaccinale anti Covid (mancato inizio del ciclo primario; mancato completamento del ciclo primario, se articolato su due dosi; mancata assunzione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo primario), ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro (articolo 4-sexies, Dl 44/2021). Slitta anche il termine, decorrente dalla comunicazione da parte dell’Asl dell’inadempimento, entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve notificare l’avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo: 270 giorni, non più 180.
Art. 52-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di società benefit
Esteso il periodo di utilizzo del bonus introdotto dal “decreto Rilancio” per sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit (articolo 38-ter, Dl 34/2020 – vedi “Il Rilancio post conversione - 4. Un impulso per le società benefit” e “Tax credit per le società benefit: dal Mise, tempi e modi per fruirne”): il credito d’imposta, che è pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti sino al 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile in compensazione, non deve più essere “speso” necessariamente per l’anno 2021.
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