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Normativa e prassi

Senza Iva le cessioni di gasolio
da un deposito fiscale a un altro

Le operazioni di estrazione del carburante, identificato dal codice doganale 27101943 e utilizzato per il bunkeraggio navale, in regime di accisa sospesa, fruiscono del regime di non imponibilità

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Con la risposta n. 506 del 23 luglio 2021 l’Agenzia chiarisce che il trasferimento da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, di carburanti identificati con determinati codici di nomenclatura doganali (27101245, 27101249, 27101943, 27102011) regolarmente utilizzabili per motori autotrazione rientra sempre nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'articolo 1, commi 937-939 della legge di bilancio 2018 (la n. 205/2017) e non è soggetto a tassazione. Questo a prescindere dalla circostanza che il combustibile sia impiegato per le operazioni di bunkeraggio navale e per usi diversi dall'autotrazione (trasporti ferroviari, navigazione marittima e aerea), ma nella misura in cui per le operazioni di tali combustibili può trovare applicazione un regime fiscale agevolato in termini di accise.

È una società, questa volta, che chiede chiarimenti circa l’applicabilità o meno del regime di non imponibilità Iva alle operazioni di estrazione da un deposito fiscale di carburante, identificato dal codice doganale n. 27101943, che sarà trasportato e custodito, tramite autobotte, in un altro deposito fiscale, utilizzato dalla società istante per lo stoccaggio dei combustibili. In particolare, la società si rifornisce di tale tipologia di gasolio, presso le principali compagnie petrolifere italiane.
I dubbi sollevati dall’istante circa il corretto trattamento Iva da riservare alle cessioni trovano origine nella circostanza che tali operazioni, intervenute durante la custodia nel deposito fiscale, riguardano un combustibile riconducibile, in termini di nomenclatura combinata, a uno di quelli identificati dal decreto del 13 febbraio 2018 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che sarà in seguito impiegato dall’interpellante nelle operazioni di bunkeraggio navale e mai utilizzato per l'autotrazione.

Al riguardo, ripercorrendo la cornice normativa ai fini del corretto trattamento Iva delle operazioni di acquisto di gasolio, il comma 939 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 ha previsto l’esenzione per le cessioni di benzina e gasolio, usati come carburanti per motori, ed altri combustibili che intervengono durante la custodia nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato.
Il citato comma 939 individua una deroga al regime antifrode introdotto dal comma 937, secondo cui le operazioni d'immissione al consumo da un deposito fiscale e/o di estrazione da un deposito di un destinatario registrato di carburanti per motori o altri prodotti carburanti, individuati con apposito decreto Mef, sono subordinate al versamento diretto dell'Iva con F24, senza possibilità di compensazione.
Il comma 937, ricorda l’Agenzia, ha modificato la disciplina Iva per alcuni prodotti energetici, nello specifico la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e gli altri carburanti o combustibili da individuare con decreto Mef, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 Testo unico Accise.

In data 13 febbraio 2018 è stato emanato il decreto del Mef, attuativo del comma 937, che ha individuato i prodotti a cui si applica la nuova disciplina finalizzata al contrasto delle condotte fraudolente relative a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione.
In particolare, l'articolo 2 del Dm ha stabilito che “le norme di cui all'articolo 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d.27102011)”.

Con la circolare n. 18/2019, poi, è stato precisato che l'articolo 2 del Dm 13 febbraio 2018 “delimita il campo di applicazione del regime in commento circoscrivendolo ai predetti carburanti per motori riservati all'impiego di autotrazione, con ciò escludendo quelli utilizzati per altre destinazioni particolari (quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea); ne restano altresì esclusi la benzina ed il gasolio utilizzati in impieghi agricoli che, in osservanza di specifica disciplina agevolativa prevista in materia di accisa, sono immessi in consumo ad aliquota ridotta e sottoposti a denaturazione” e che “l’individuazione dei suddetti prodotti rientra nella ratio della novella normativa, (...), di contrastare fenomeni di evasione e di frode dell'Iva realizzati in uno specifico settore merceologico”.

Nel documento di prassi è stato anche precisato che l'articolo 2 del Dm del 13 febbraio 2018 ha individuato i prodotti combustibili per motori cui si applica la disciplina antifrode, facendo riferimento agli specifici codici doganali, operando, a parere dell’Amministrazione, un'esclusione dall’ambito applicativo del comma 937 riferita ai carburanti destinati ai trasporti ferroviari, navigazione marittima e aerea, in ragione del fatto che per tali operazioni potrebbe realizzarsi, in via generale, un regime fiscale agevolato in termini di accise.

Ebbene, in linea con quanto chiarito nella circolare n. 18/2019, l’Agenzia ritiene che il trasferimento da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, di carburanti identificati con i codici doganali (27101245, 27101249, 27101943, 27102011) regolarmente utilizzabili per motori autotrazione rientra sempre nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'articolo 1, commi 937-939 della legge di bilancio 2018 e non sia soggetto a tassazione Iva.

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