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Normativa e prassi

Senza Iva gli interessi moratori
e le spese per il recupero crediti

Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione o cessione, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria

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Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo, gli importi corrisposti a titolo di indennizzo, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, dovuti a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.
Questa, in sintesi, la risposta n. 74/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello con il quale una società ha chiesto conferma della corretta applicazione dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del Dpr 633/1972.
 
L’istante, tramite un’azienda incaricata, ha recuperato a distanza di tempo un credito di difficile esigibilità, incassando un importo che comprende, oltre al credito originario, le spese per il suo recupero e gli interessi moratori. A seguito dell’operazione, per l’importo eccedente il credito originario (quest’ultimo già puntualmente assoggettato a Iva), ha emesso fattura senza applicare l’imposta, considerando quella somma “dovuta a titolo di interesse moratorio o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario/committente”, ex articolo 15, primo comma, n. 1), Dpr 633/1972, oppure, quando così qualificati, “interessi di dilazione di pagamento”, esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1).
 
La risposta
L’Agenzia delle entrate riconosce al contribuente di aver ben applicato la disposizione richiamata, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, anche sulla base di quanto già precisato in passato: “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo” (risoluzione 64/2004) purché si tratti “… di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali” (risoluzione 73/2005).
 
Dalla documentazione prodotta dalla società contribuente emerge che i contratti stipulati con i clienti risultati poi morosi prevedevano una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale: “La risoluzione del contratto per l’inadempimento del Cliente darà diritto a pretendere, a titolo di penale, il pagamento immediato di tutti i corrispettivi pattuiti per il noleggio dello spazio pubblicitario. Resta salvo il diritto di richiedere il risarcimento di ogni danno ulteriore”.
Pertanto, se nell’importo complessivo recuperato dal cliente moroso sono compresi gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito, tali somme, avendo natura risarcitoria, vanno escluse dal conteggio della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), Dpr 633/1972.
 

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