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Normativa e prassi

Senza il vincolo organizzativo,
fuori dal perimetro del gruppo Iva

Gli accordi sottoscritti erano strutturati senza il riconoscimento di un ruolo predominante del socio di maggioranza di una società quanto all'organizzazione e alle scelte strategiche di un’altra società

vincolo gruppo iva

Con la risposta n. 733 del 19 ottobre 2021, l'Agenzia ha ritenuto provata l'insussistenza del vincolo organizzativo fra un gruppo Iva e una serie di compagini, considerata l'interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività di una delle istanti e delle sue controllate in capo al gruppo, essendo l'attività di indirizzo e coordinamento il frutto di una partnership con un socio di minoranza. Nello specifico, gli accordi sottoscritti sono stati strutturati senza il riconoscimento di un ruolo predominante del socio di maggioranza rispetto a quello dell’altro socio, sotto il profilo sia organizzativo sia strategico, commerciale e di gestione del business di una delle società.

Una società, rappresentante di un gruppo Iva, e altre tre compagini propongono interpello per la corretta applicazione dell'articolo 70-ter, comma 4 del decreto Iva, con riferimento all'insussistenza tra le ultime tre menzionate società e il gruppo Iva del "vincolo organizzativo"(articolo 70-ter, comma 3 Dpr n. 633/1972).
Il gruppo comprende una compagine, controllata al 99,99% dalla top holding estera del gruppo stesso. Questa compagine svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 cc, nei confronti di altre società del gruppo, tra cui la rappresentante del gruppo stesso.
Dal 1° gennaio 2019, il gruppo ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 70-bis e seguenti del Dpr 633/1972. La rappresentante del gruppo, secondo i criteri fissati dall'articolo 70-septies del medesimo decreto, è controllata per il 50% dalla menzionata top holding estera e per il restante 50% da un'altra società. Il controllo di diritto risulta stabilmente configurato in capo alla top holding.

L'accordo quadro e l'interpello
Il gruppo ha avviato una collaborazione strategica con un altro gruppo, tramite un accordo quadro, che stabiliva, tra l'altro, l'ingresso della top holding del primo gruppo nel capitale sociale dell'altro gruppo, mediante l'acquisizione di una quota di partecipazione di maggioranza, la regolamentazione della gestione dei rapporti fra i soci del secondo gruppo, la sottoscrizione di un accordo di cooperazione commerciale e l'attuazione di un piano strategico comune.
Descritta la situazione, per quanto interessa in questa sede, le interpellanti ritengono l'insussistenza del vincolo organizzativo tra l'attività del primo gruppo e l'attività esercitata dal secondo, nonché rispetto alle società da quest'ultimo controllate, ai sensi dell'articolo 70-ter Dpr n. 633/1972, così che non si renda necessaria l'inclusione delle società interessate del secondo gruppo nel perimetro del primo.
In questo senso, nell'articolato quesito proposto, le istanti evidenziano che l'attività di direzione e coordinamento deve essere organica, rilevante e visibile, poiché essa consiste nell'effettivo indirizzamento di taluni aspetti significativi del business model della società controllata. La verifica circa l'effettiva sussistenza di tale attività richiede, in definitiva, una precisa valutazione in merito all'effettivo esercizio, da parte del socio, di un'attività di direzione sulle scelte strategiche e gestionali della società controllata, da non condursi in astratto, quanto piuttosto sulla base di concreti rapporti tra la società controllante e la società controllata.
Tuttavia, sebbene l'esercizio di attività di direzione e coordinamento trovi generalmente la propria origine nella sussistenza di un rapporto di controllo societario, quest'ultimo rappresenta il semplice presupposto di tale attività, mentre ciò che rileva ai fini della sussistenza della stessa è l'esercizio effettivo e costante, e non solo potenziale, di un indirizzo apprezzabile nelle scelte gestionali della società controllata da parte della società controllante.

La risposta dell'Agenzia
L'Agenzia premette che, ai sensi dell'articolo 70-quater Dpr n. 633/1972, il gruppo Iva è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'articolo 70-ter del medesimo decreto.
La disposizione assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo, al comma 4, che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico e organizzativo. La presunzione di cui al comma 4 può essere superata fornendo prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del gruppo (articolo 70-septies Dpr n. 633/1972) e dal membro in relazione al quale il gruppo voglia dimostrare l'insussistenza del vincolo presunto.

Lo scrutinio del materiale probatorio
Ciò premesso, l'Agenzia evidenzia che l'articolo 70-ter, comma 3 Dpr n. 633/1972 considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto (libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile) o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Come precisato nella circolare n. 19/2018, il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo un'identità o conformità di indirizzi operativi a una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del gruppo alla stregua di una sola impresa.
Ebbene, l'articolo 70-ter del Dpr n. 633/1972 va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all'articolo 2497-sexies cc, ai sensi del quale "si presume, salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359".
In particolare, l'articolo 2497-sexies consente di inferire dal controllo, nell'accezione indicata nell’articolo 2359 cc, e dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società, la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, l'applicazione della disciplina del capo IX del libro V.
Nel caso in esame, sebbene la sussistenza del controllo, da parte del primo gruppo, nei confronti della società del secondo gruppo e delle sue partecipate, giusta la previsione di cui all’articolo 2497-sexies cc, possa essere, di per sé considerato, un elemento sufficiente, in linea di principio, a fondare la presunzione di sussistenza della direzione e del coordinamento della società, la copiosa documentazione prodotta appare - secondo l'Agenzia - idonea a superare detta presunzione e a concordare con la posizione delle istanti.
In particolare, come si evince dalla documentazione presentata dalle compagini, comprensiva di un puntuale patto parasociale, non sembra venire in rilievo un ruolo predominante del socio di maggioranza rispetto a quello di minoranza. Si evince, in sostanza, che l'attività di indirizzo e coordinamento non è radicata nel primo gruppo, seppur la top holding abbia una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'ente dell'altro gruppo.
L'obiettivo degli accordi sottoscritti, osserva l'Agenzia, sembra, invero, essere volto a realizzare una partnership che sottende una gestione unitaria e condivisa, sia sotto il profilo organizzativo, sia per quanto concerne le scelte strategiche, commerciali e di gestione del business del secondo gruppo. In questo senso, conclude l'Agenzia, l'istituzione di un organo amministrativo, come un "Comitato" strategico, dotato di poteri consultivi in relazione alle determinazioni e alle linee strategiche e di azione più funzionali alla cooperazione, dà ulteriore evidenza del fine degli accordi sottoscritti, che è quello di far sì che le attività, i progetti e gli investimenti siano concordati e condivisi tra le stesse parti nell'ambito della descritta partnership.

Conclusioni
Dagli elementi esposti, l'Agenzia ritiene gli elementi forniti idonei a provare che vi sia l'interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività della società del secondo gruppo e delle sue controllate in capo al primo gruppo, essendo l'attività di indirizzo e coordinamento il frutto di una partnership con il socio di minoranza.
Pertanto, l’Agenzia fornisce parere favorevole alla richiesta di non inclusione delle società nel perimetro del gruppo Iva.

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