Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Separazione con negoziazione assistita
niente imposta di registro e di bollo

L'agevolazione interessa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti riguardanti lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili delle nozze

immagine di firma di un accordo con un anello nuziale in primo piano
Gli accordi di negoziazione assistita conclusi con il fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale e degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, al pari dei procedimenti giudiziali di separazione e di divorzio per i quali è già prevista tale agevolazione .
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio.

Il caso
Nell'accordo di separazione due coniugi prevedono la cessione, da parte della moglie al marito, della piena proprietà di un immobile e la costituzione di usufrutto, in favore della moglie, di un'altra unità immobiliare.
I due coniugi, per giungere alla definizione degli aspetti giuridici della loro unione, hanno fatto ricorso al nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, introdotto dall'articolo 6 del Dl 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione di arretrato in materia di processo civile).
L'avvocato, che assiste entrambi i coniugi, vuole sapere se anche in caso di negoziazione assistita possa essere applicata l'agevolazione disciplinata dall'articolo 19 della legge 74/1987 che prevede l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Il parere dell'Agenzia
I funzionari del Fisco chiariscono che le agevolazione previste dall'articolo 19 della legge 74/1987 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi adottano nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici riguardanti il procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003, ha stabilito che tale beneficio debba essere riconosciuto non solo in caso di divorzio, ma anche nella sentenza di separazione, in quanto serve a garantire una soluzione rapida ed efficace per gli obblighi che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 2013, intervenendo nel merito dell'applicazione della norma agevolativa, ha chiarito che l'esenzione si applica, oltre che agli accordi patrimoniali riferibili direttamente ai coniugi - come quelli che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili all'uno o all'altro coniuge - anche ad accordi contenenti disposizioni negoziali in favore dei figli, purché la mediazione raggiunta sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Con il Dl 132/2014 sono state introdotte una serie di norme idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile; la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto, la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
Si tratta, come sancito dall'articolo 2, di "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo...".
Inoltre il comma 3 dell'articolo 6 del decreto prevede che "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono …. i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio...".
Ed è proprio in base alla parificazione degli effetti dell'accordo, concluso in seguito alla convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, che si può ritenere applicabile l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, anche in considerazione del fatto che il nuovo strumento giuridico fa parte del procedimento di separazione e divorzio a cui viene applicato il regime di favore.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/separazione-negoziazione-assistita-niente-imposta-registro-e