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Normativa e prassi

Sequestro antimafia, regime fiscale
degli immobili a titolarità “sospesa”

L’amministratore giudiziario gestisce il patrimonio sottoposto a provvedimento cautelare per conto del soggetto passivo che, a fine procedimento, entrerà in possesso dei beni con effetto retroattivo

giudice

Per adempiere gli obblighi fiscali relativi ai beni in amministrazione giudiziaria, devono essere utilizzati i codici fiscali dei titolari di tali beni, non occorre chiedere una unica identificazione distinta per tutto il patrimonio. L’amministratore deve presentare le dichiarazioni dei redditi per ogni proprietario, utilizzando il modello relativo alla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) titolare del bene immobile.
Sono alcune delle precisazioni contenute nella risposta n. 276 del 21 aprile 2021.

L’interpello riguarda un’articolata vicenda che vede al centro immobili e rapporti bancari e polizze assicurative oggetto di “sequestro antimafia”, appartenenti a persone giuridiche e a persone fisiche. L’amministratore giudiziario chiede quali siano i corretti obblighi fiscali da adempiere in relazione a tali beni.

L’istante precisa, tra l’altro, che le quote delle società proprietarie dei beni sono tutt’ora sotto sequestro preventivo. L’amministratore fa presente, inoltre, di aver richiesto il rilascio di un codice fiscale a nome del “Compendio beni sequestrati [...]”, quale ente non commerciale con codice attività 683200 “amministrazione e gestione beni immobili”. Da gennaio 2020 sono stati conclusi, aggiunge, contratti di precario oneroso immobiliare di alcuni degli edifici appartenenti a una delle società coinvolte, registrati a nome dell’Enc, con relativo incasso di indennità a favore del conto corrente intestato al procedimento di prevenzione.

Gli adempimenti fiscali prospettati dall’istante non incassano l’approvazione dell’amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle entrate in primis ricorda che, come precisato con la circolare n. 156/2000, all’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto della misura cautelare prevista dal Codice antimafia (Dlgs n. 159/2011) è applicabile la disciplina relativa all'eredità giacente (articolo 187, Tuir, e articolo 5-ter, Dpr n. 322/1998).
In entrambe le ipotesi si configura una situazione di provvisorietà. In caso di sequestro pendente, infatti, fino alla confisca o alla restituzione, il destinatario dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo non ne ha la disponibilità. Il soggetto passivo d’imposta potrà essere determinato, con effetto retroattivo, nello Stato (in caso di confisca) o nell’indiziato (in caso di restituzione al proprietario) soltanto a fine procedimento. L’amministratore giudiziario, in breve, cura esclusivamente la gestione del patrimonio nella veste di rappresentante di un soggetto ancora non precisato.

In attesa di tale momento, l’amministratore giudiziario, si legge nella risoluzione n. 70/2020 (vedi articolo “Sequestro e confisca, la “confusione” tra Stato ed Erario cancella il debito”) deve:

  • presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni
  • determinare, in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati, assoggettandoli a tassazione con riferimento alle categorie previste dall'articolo 6 del Tuir
  • presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, escluso l’anno di cessazione, e versare le relative imposte.

Il tutto avviene, precisa la risposta, utilizzando il codice fiscale del titolare dei beni, senza necessità di chiederne uno specifico intestato alla procedura, come invece fatto dall’istante, né di aprire una partita Iva.
L’amministratore che omette i suddetti adempimenti paga le relative sanzioni in base alle leggi antimafia quale “pubblico ufficiale che deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio”.

La circolare n. 31/2014 ha messo nero su bianco, in linea con il Codice antimafia (articolo 51, comma 3-bis), le modalità di determinazione del reddito e il corretto trattamento fiscale da riservare ai beni immobili sequestrati, precisando che:

  • sono sospesi i versamenti di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. La sospensione non riguarda però, gli obblighi dell’amministratore giudiziario riguardo agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva
  • sono esenti dalle imposte di registro, ipo-catastali e di bollo gli atti e i contratti, riguardanti  beni immobili, stipulati nel periodo di amministrazione giudiziaria
  • ai fini della determinazione dell’imponibile non rilevano i redditi prodotti dai beni sequestrati o sottoposti a confisca non definitiva, anche se locati, di tipo fondiario, di natura fondiaria e i proventi immobiliari, come definiti dal Tuir.

Il versamento momentaneamente sospeso deve essere indicato dall’amministratore nella dichiarazione dei redditi per consentire all’Agenzia di liquidare l’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare, circostanza che lo stesso deve comunicare agli organi competenti.

L’istante, quindi, nella sua qualità di amministratore giudiziario di un compendio immobiliare appartenente a società e persone fisiche, deve assolvere, per conto di quest’ultimi, tutti gli obblighi fiscali riferibili agli immobili sequestrati e fatturare (al contrario di quanto fatto dall’istante) i proventi a essi connessi secondo le regole, le sospensioni e le esenzioni sopra descritte.

In particolare, non deve acquisire un nuovo codice fiscale ma presentare le dichiarazioni fiscali utilizzando i codici fiscali e le partite Iva attribuite a ciascun proprietario, indicando il codice carica 5 "Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati".
Il modello di dichiarazione da utilizzare cambia secondo la natura giuridica dell’interessato.

Non è corretto, quindi, come prospettato dall’istante, nell’interpello, acquisire un nuovo codice fiscale attribuibile al "compendio immobiliare sequestrato" e presentare un solo modello Redditi Enc 2020, per di più senza indicare nessun reddito imponibile. Infine, le indennità di occupazione incassate nel 2020, per gli immobili di proprietà di una sola delle società coinvolte, devono essere fatturate e non indicate nel modello Redditi 2021 come invece ritenuto dall’istante.

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